Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Espropriazione per pubblica utilita' - Aree edificabili o a
destinazione edificatoria - Indennita' di espropriazione non ancora
divenuta incontestabile - Diritto di accettazione con esclusione
della riduzione del 40% - Mancata previsione in favore dei soggetti
gia' espropriati al momento dell'entrata in vigore della legge n.
359/1992 - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze
nn. 91/1963, 22/1965, 115/1969, 63/1970, 58/1974, 15/1976, 138/1977,
160/1981, 1165/1988, 216/1990, 173/1991 e 138/1993) - Rilevanza dei
criteri "mediati" riconducibili al valore del bene in relazione alle
sue caratteristiche essenziali (sentenza n. 5/1980) e della
discrezionalita' del legislatore nel fissare i criteri di
determinazione dell'indennita' espropriativa secondo generali
valutazioni di politica economico-finanziaria - Riduzione di oltre
due terzi della somma dell'indennita' - Preclusione della
possibilita' di fruire dell'incremento collegato dalla legge alla
definizione negoziale delle situazioni pendenti - Trattamento
deteriore e fortemente differenziato rispetto ai rapporti esauriti -
Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale.
(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5- bis, secondo comma,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359).
Espropriazione per pubblica utilita' - Aree edificabili o a
destinazione edificatoria - Indennita' di espropriazione non ancora
divenuta incontestabile - Diritto di accettazione con esclusione
della riduzione del 40% - Mancata previsione in favore dei soggetti
gia' espropriati al momento dell'entrata in vigore della legge n.
359/1992 - Violazione del procedimento di formazione della legge -
Questione non applicabile nel giudizio a quo - Applicazione
retroattiva della nuova normativa nei procedimenti in corso -
Discrezionalita' legislativa - Richiamo alla giurisprudenza della
Corte (sentenze nn. 36/1985, 91, 123, 754 e 822 del 1988, 155/1990 e
39/1993) - Inammissibilita' - Non fondatezza.
(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5- bis, secondo comma,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
art. 1 della legge di conversione n. 359/1992; art. 15, n. 5, della
legge n. 400/1988; art. 5- bis, quinto comma, e primo e sesto comma,
del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1992, n. 359).
(Cost., artt. 3, 24, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 53, 71,
72 e 113).
(093C0673)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 23-6-1993)
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