N. 352
ORDINANZA (Atto di promovimento)
24 marzo 1993
N. 352
Ordinanza emessa il 24 marzo 1993 dalla commissione tributaria di 1
grado di Mantova sul ricorso proposto da Jacobellis Vincenzo contro
intendenza di finanza di Mantova
Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennita' di
fine rapporto erogata dall'E.N.P.A.M. a medici a seguito di
attivita' professionale prestata per conto di disciolti enti
mutualistici e del S.S.N. - Mancata previsione che l'imponibile da
assoggettare all'imposta sia computato previa detrazione di una
somma pari alla percentuale di tale indennita' corrispondente al
rapporto, alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione,
tra il contributo posto a carico del percepiente e l'aliquota
complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato
all'E.N.P.A.M. - Disparita' di trattamento rispetto all'indennita'
di fine rapporto relativa a medici in rapporto di lavoro
dipendente con i predetti enti - Riferimento alla sentenza della
Corte costituzionale n. 178/1986 relativa ad analoga questione
circa l'indennita' di buonuscita degli statali.
(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 18, primo comma).
(Cost., artt. 3 e 53, primo comma).
(093C0700)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 7-7-1993)
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