N. 352 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 1993

N. 352 Ordinanza emessa il 24 marzo 1993 dalla commissione tributaria di 1› grado di Mantova sul ricorso proposto da Jacobellis Vincenzo contro intendenza di finanza di Mantova Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennita' di fine rapporto erogata dall'E.N.P.A.M. a medici a seguito di attivita' professionale prestata per conto di disciolti enti mutualistici e del S.S.N. - Mancata previsione che l'imponibile da assoggettare all'imposta sia computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennita' corrispondente al rapporto, alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, tra il contributo posto a carico del percepiente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.M. - Disparita' di trattamento rispetto all'indennita' di fine rapporto relativa a medici in rapporto di lavoro dipendente con i predetti enti - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986 relativa ad analoga questione circa l'indennita' di buonuscita degli statali. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 18, primo comma). (Cost., artt. 3 e 53, primo comma). (093C0700) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 7-7-1993)

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