N. 373 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 1992- 21 giugno 1993

N. 373 Ordinanza emessa il 3 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 giugno 1993) dalla commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio di Modena contro l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Modena. Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.Pe.G.) - Interessi sui crediti di imposta maturati anteriormente all'entrata in vigore del testo unico delle imposte sul reddito (d.P.R. n. 917/1986) e dichiarati (come attivo) nel mod. 760 - Assoggettamento ad imposizione fiscale, secondo la giurisprudenza della Cassazione, in virtu' di disposizione del d.P.R. n. 42/1988 dotata di effetto retroattivo - Ingiustificata disparita' rispetto ai contribuenti che per gli stessi interessi abbiano apportato nel mod. 760 un'esplicita variazione in diminuzione - Incidenza sul principio della capacita' contributiva con violazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega. (D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36). (Cost., artt. 3, 53, 76 e 77). (093C0745) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 14-7-1993)

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