N. 373
ORDINANZA (Atto di promovimento)
3 novembre 1992- 21 giugno 1993
N. 373
Ordinanza emessa il 3 novembre 1992 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 21 giugno 1993) dalla commissione tributaria di
primo grado di Modena sul ricorso proposto dalla Cassa di
Risparmio di Modena contro l'ufficio distrettuale delle imposte
dirette di Modena.
Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.Pe.G.) - Interessi
sui crediti di imposta maturati anteriormente all'entrata in
vigore del testo unico delle imposte sul reddito (d.P.R. n.
917/1986) e dichiarati (come attivo) nel mod. 760 -
Assoggettamento ad imposizione fiscale, secondo la giurisprudenza
della Cassazione, in virtu' di disposizione del d.P.R. n. 42/1988
dotata di effetto retroattivo - Ingiustificata disparita' rispetto
ai contribuenti che per gli stessi interessi abbiano apportato nel
mod. 760 un'esplicita variazione in diminuzione - Incidenza sul
principio della capacita' contributiva con violazione dei principi
e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.
(D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36).
(Cost., artt. 3, 53, 76 e 77).
(093C0745)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 14-7-1993)
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