N. 306 SENTENZA 11 giugno - 8 luglio 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Condannati per gravi delitti - Divieto di concessione dei benefici (misure alternative alla detenzione) - Revoca degli stessi per coloro che non collaborano con la giustizia o che mantengono contatti con la criminalita' organizzata - Irragionevolezza di tale previsione nei casi in cui, pur mancando il requisito della collaborazione con la giustizia, non sia accertata la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata - Illegittimita' costituzionale in parte qua. (D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 15, secondo comma). (Cost., artt. 3, 25 e 27). Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione per benefici per gli appartenenti della criminalita' organizzata e per i condannati per gravi delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorita' di polizia in assenza delle condizioni di cui all'art. 58- ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia) - Istaurazione del procedimento di revoca rimesso alla discrezionale iniziativa dell'autorita' di polizia - Prospettata violazione dei principi di precostituzione del giudice e di soggezione del giudice solo alla legge - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 15, secondo comma). (Cost., artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 109 e 111, primo comma). Ordinamento penitenziario - Condannati per gravi delitti - Impossibilita' di usufruire di benefici se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 58- ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia) - Lamentato contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena con incidenza sul diritto di difesa e sul principio di irretroattivita' della legge penale sfavorevole - Esclusione - Non fondatezza della questione. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4- bis, primo comma, lett. a), prima parte, primo e secondo periodo, come modificato dall'art. 15, primo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo e secondo comma, e 27, terzo comma). Ordinamento penitenziario - Condannati per gravi delitti - Ritenuta possibilita', nel caso di collaborazione con la giustizia, di usufruire di determinati benefici ma non della liberazione anticipata - Irragionevolezza e incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena - Esclusione - Possibilita' di concedere, nell'ipotesi suddetta, anche la liberazione anticipata - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4- bis, primo comma, seconda parte, come modificato dall'art. 15 della legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 15, primo comma). (Cost., artt. 3 e 27). Ordinamento penitenziario - Condannati per delitti commessi con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale - Concessione di benefici (della specie liberazione anticipata) subordinata alla insussistenza di legami con la criminalita' eversiva - Prospettata irragionevolezza con incidenza sul diritto di difesa e sulla funzione rieducativa della pena - Inammissibilita' della questione per essere stata eliminata, in sede di conversione in legge, la suddetta limitazione con riguardo al beneficio della liberazione anticipata. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4- bis, lett. a), primo comma, seconda parte, come modificato dall'art. 15, primo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306). (Cost., artt. 3, 24 e 27). Processo penale - Introduzione, con decreto-legge, di modifiche al nuovo codice di procedura penale allo scopo di contrastare la criminalita' mafiosa - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle particolari ragioni che giustificano tale tipo di legiferazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. (D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, artt. da 1 a 10). (Cost., art. 77). Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalita' organizzata o per i condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorita' di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58- ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia) - Automaticita' del provvedimento - Lamentata disparita' di trattamento rispetto a coloro che non possono offrire collaborazione, con incidenza sul diritto di difesa, e sui principi di irretroattivita' della legge penale, di rieducazione della pena, dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Ius superveniens - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, primo e secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111). (093C0775) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 14-7-1993)

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