Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Condannati per gravi delitti - Divieto di
concessione dei benefici (misure alternative alla detenzione) -
Revoca degli stessi per coloro che non collaborano con la giustizia o
che mantengono contatti con la criminalita' organizzata -
Irragionevolezza di tale previsione nei casi in cui, pur mancando il
requisito della collaborazione con la giustizia, non sia accertata la
sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n.
356, art. 15, secondo comma).
(Cost., artt. 3, 25 e 27).
Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione per benefici per
gli appartenenti della criminalita' organizzata e per i condannati
per gravi delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione
dell'autorita' di polizia in assenza delle condizioni di cui all'art.
58- ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia) -
Istaurazione del procedimento di revoca rimesso alla discrezionale
iniziativa dell'autorita' di polizia - Prospettata violazione dei
principi di precostituzione del giudice e di soggezione del giudice
solo alla legge - Esclusione - Non fondatezza della questione.
(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n.
356, art. 15, secondo comma).
(Cost., artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 109 e 111, primo
comma).
Ordinamento penitenziario - Condannati per gravi delitti -
Impossibilita' di usufruire di benefici se non ricorrono le
condizioni di cui all'art. 58- ter della legge n. 354/1975
(collaborazione con la giustizia) - Lamentato contrasto con il
principio della funzione rieducativa della pena con incidenza sul
diritto di difesa e sul principio di irretroattivita' della legge
penale sfavorevole - Esclusione - Non fondatezza della questione.
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4- bis, primo comma, lett. a),
prima parte, primo e secondo periodo, come modificato dall'art. 15,
primo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7
agosto 1992, n. 356).
(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo e secondo comma, e 27,
terzo comma).
Ordinamento penitenziario - Condannati per gravi delitti - Ritenuta
possibilita', nel caso di collaborazione con la giustizia, di
usufruire di determinati benefici ma non della liberazione anticipata
- Irragionevolezza e incidenza sul principio della funzione
rieducativa della pena - Esclusione - Possibilita' di concedere,
nell'ipotesi suddetta, anche la liberazione anticipata - Non
fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4- bis, primo comma, seconda
parte, come modificato dall'art. 15 della legge 7 agosto 1992, n.
356, art. 15, primo comma).
(Cost., artt. 3 e 27).
Ordinamento penitenziario - Condannati per delitti commessi con
finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale -
Concessione di benefici (della specie liberazione anticipata)
subordinata alla insussistenza di legami con la criminalita' eversiva
- Prospettata irragionevolezza con incidenza sul diritto di difesa e
sulla funzione rieducativa della pena - Inammissibilita' della
questione per essere stata eliminata, in sede di conversione in
legge, la suddetta limitazione con riguardo al beneficio della
liberazione anticipata.
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4- bis, lett. a), primo comma,
seconda parte, come modificato dall'art. 15, primo comma, del d.-l. 8
giugno 1992, n. 306).
(Cost., artt. 3, 24 e 27).
Processo penale - Introduzione, con decreto-legge, di modifiche al
nuovo codice di procedura penale allo scopo di contrastare la
criminalita' mafiosa - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza
per la (ritenuta) insussistenza delle particolari ragioni che
giustificano tale tipo di legiferazione - Difetto di motivazione
sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.
(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, artt. da 1 a 10).
(Cost., art. 77).
Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per
gli appartenenti alla criminalita' organizzata o per i condannati per
taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione
dell'autorita' di polizia in assenza delle condizioni previste
dall'art. 58- ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la
giustizia) - Automaticita' del provvedimento - Lamentata disparita'
di trattamento rispetto a coloro che non possono offrire
collaborazione, con incidenza sul diritto di difesa, e sui principi
di irretroattivita' della legge penale, di rieducazione della pena,
dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Ius
superveniens - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, primo e secondo comma).
(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).
(093C0775)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 14-7-1993)
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