N. 30
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
21 giugno 1993
N. 30
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 21 giugno 1993 (della regione Calabria)
Prorogatio - Disciplina della proroga degli organi amministrativi -
Obbligo delle regioni a statuto ordinario di adeguare i rispettivi
ordinamenti ai principi fondamentali stabiliti dal decreto-legge
impugnato ed applicabilita' immediata delle norme del medesimo
fino all'assolvimento di detto obbligo da parte delle regioni -
Previsione altresi': a) della cessazione dalle funzioni con la
scadenza del mandato; b) di un periodo massimo di proroga di
quarantacinque giorni; c) della sostituzione da parte del
presidente del collegio nei confronti del collegio inadempiente -
Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia
di organizzazione degli uffici (gia' esercitata dalla regione
ricorrente con legge 5 agosto 1992, n. 13) con incisione sulle
norme legislative e statutarie che assegnano competenze ad organi
collegiali regionali, nonche' sulla potesta' statutaria delle
regioni e sulla disciplina costituzionale del consiglio, della
giunta e del presidente - Riferimento alla sentenza della Corte
costituzionale n. 208/1992 nonche' ai ricorsi nn. 17 e 28 del 1993
proposti dalla stessa regione avverso decreti-legge (decaduti) di
contenuto sostanzialmente identico a quello in questione.
(D.L. 20 maggio 1993, n. 150).
(Cost., artt. 77, 117, 118, 121 e 122).
(093C0715)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 21-7-1993)
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