Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro - Aziende di pubblici servizi di trasporto - Prepensionamento
obbligatorio dei dipendenti dichiarati (prima del 20 giugno 1986)
inidonei alle mansioni proprie della loro qualifica - Ritenuta
applicabilita' anche nei confronti di quei dipendenti che, pur avendo
riacquistato la idoneita', non sono stati dall'azienda riadibiti alle
loro proprie mansioni - Ingiustificata disparita' di trattamento
rispetto ai lavoratori gia' dichiarati inidonei, ma poi di fatto
adibiti a mansioni superiori, ai quali la normativa sul
prepensionamento non si applica - Esclusione - Questione sollevata
sulla base di errata interpretazione - Non fondatezza nei sensi di
cui in motivazione.
(Legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 3).
(Cost., art. 3).
(093C0794)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 21-7-1993)
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