N. 318 SENTENZA 5 - 15 luglio 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Aziende di pubblici servizi di trasporto - Prepensionamento obbligatorio dei dipendenti dichiarati (prima del 20 giugno 1986) inidonei alle mansioni proprie della loro qualifica - Ritenuta applicabilita' anche nei confronti di quei dipendenti che, pur avendo riacquistato la idoneita', non sono stati dall'azienda riadibiti alle loro proprie mansioni - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori gia' dichiarati inidonei, ma poi di fatto adibiti a mansioni superiori, ai quali la normativa sul prepensionamento non si applica - Esclusione - Questione sollevata sulla base di errata interpretazione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. (Legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 3). (Cost., art. 3). (093C0794) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 21-7-1993)

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