Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Beni in genere - Disposizioni per l'alienazione di beni patrimoniali
dello Stato suscettibili di gestione economica - Convocazione di una
"Conferenza" cui partecipano tutti i rappresentanti delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici - Potere della
"Conferenza" di apportare modifiche ai programmi di alienazione senza
la necessita' di ulteriori deliberazioni riguardo agli interventi
dell'ente locale, in deroga all'art. 27 della legge n. 142/1990 -
Lamentata violazione delle competenze regionali - Intervenuta
modificazione legislativa - Cessazione della materia del contendere.
(D.-L. 5 dicembre 1991, n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992,
n. 35, art. 2, sedicesimo comma).
(Cost., artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 128; statuto speciale regione
Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5).
Beni in genere - Disposizioni per l'alienazione di beni patrimoniali
dello Stato suscettibili di gestione economica - Istituzione di una
"Conferenza" cui partecipano tutti i rappresentanti delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici - Potere della
"Conferenza" di apportare modifiche ai programmi di alienazione senza
la necessita' di ulteriori deliberazioni riguardo agli interventi
degli enti locali - Attribuzione all'approvazione assunta
all'unanimita' dalla "Conferenza", di efficacia sostitutiva degli
atti di partecipazione al procedimento amministrativo previsti dalle
leggi statali - Lamentata violazione delle competenze della regione
Emilia-Romagna e della provincia autonoma di Trento in materia di
edilizia e urbanistica - Esclusione - Non fondatezza della questione.
(D.-L. 5 dicembre 1991, n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992,
n. 35, art. 2, dodicesimo, quindicesimo e diciassettesimo comma).
(Cost., artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 128; statuto speciale regione
Trentino Alto-Adige, artt. 8, nn. 3, 5 e 6; 9, n. 10; e 16).
Beni in genere - Disposizioni per l'alienazione di beni patrimoniali
dello Stato suscettibili di gestione economica - Attribuzione
all'approvazione assunta all'unanimita' dalla "Conferenza", di
efficacia sostitutiva degli atti di partecipazione al procedimento
amministrativo previsti dalle leggi regionali e statali - Lamentata
violazione dell'autonomia speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia - Esclusione - Non fondatezza della questione.
(D.-L. 5 dicembre 1991, n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992,
n. 35, art. 2, diciassettesimo comma).
(Statuto speciale regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5)
(093C0871)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 4-8-1993)
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