Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 -
Organizzazione delle UU.SS.LL. - Attribuzione delle relative
competenze al presidente della giunta regionale invece che alla
regione - Conferimento dei poteri sostitutivi al Ministro della
sanita' invece che al Consiglio dei Ministri - Definizione dei
presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza
dell'universita', facolta' di medicina come ospedali di rilievo
nazionale - Previsione di un atto di indirizzo e coordinamento
disciplinante diversi oggetti riservati alla competenza regionale -
Mancata previsione di una adeguata disciplina volta a rendere
graduale il passaggio al sistema di finanziamento previsto nel d.lgs.
n. 502/1992 - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 3, sesto e dodicesimo comma,
4, terzo comma, 8, quarto comma, e 13, primo comma).
(Cost., artt. 76, 77, 116, 117 e 118).
Sanita' pubblica - Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Adozione, ad
opera del Governo, di un piano sanitario nazionale avente il compito
di determinare livelli uniformi di assistenza sanitaria - Lamentata
violazione del diritto alla salute ed alla assistenza sanitaria - In-
influenza di tale contrasto sulla sfera di autonomia
costituzionalmente garantita alle regioni - Inammissibilita' della
questione.
(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 1).
(Cost., artt. 32 e 38).
Sanita' pubblica - Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Regole
organizzative per la ristrutturazione delle UU.SS.LL. - Esistenza di
disposizioni di estremo dettaglio - Lamentata violazione delle
competenze regionali che per la Valle d'Aosta sono di tipo esclusivo
- Esclusione, in considerazione della derogabilita' delle citate
norme di dettaglio - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3).
(Cost., artt. 76, 77, 116, 117 e 118; statuto speciale regione Valle
d'Aosta, artt. 2, 3 e 4).
Sanita' pubblica - Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Lamentata
inosservanza dei principi contenuti nella legge di delega n. 421 -
Esclusione - Non fondatezza della questione.
(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).
(Cost., artt. 76 e 77).
Sanita' pubblica - Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Prevista
subordinazione degli interventi pubblici in materia alle esigenze
finanziarie di bilancio - Accentramento nella persona del direttore
generale dei poteri che in base alla legge delega andrebbero
distribuiti fra i diversi organi di gestione delle UU.SS.LL. -
Previste limitazioni alla partecipazione delle regioni al
procedimento di individuazione degli ospedali di rilievo nazionale -
Norme disciplinanti l'esercizio della libera professione intramuraria
da parte dei medici, nonche' l'individuazione dei posti letto -
Prevista collaborazione da parte delle Universita' alla elaborazione
dei piani sanitari regionali - Previsione di un unico organismo per
tutto il territorio regionale con funzioni di presidio multizonale -
Facolta' per le regioni di prevedere forme di assistenza
differenziate - Previsto intervento sostitutivo del Ministro della
sanita' nel caso di mancato accordo fra Stato e regioni - Previsione
di un decreto ministeriale di indirizzo e coordinamento non
contemplato dalla legge delega - Lamentata violazione delle
competenze regionali in materia - Esclusione - (D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, artt. 1; 3, sesto comma; 4, primo e decimo comma; 6,
primo, terzo e quarto comma; 7, primo, e quarto comma; 8, quinto e
sesto comma; 9; 10, terzo e quarto comma; e 14, primo e secondo
comma).
(Cost., artt. 76, 77, 116, 117, 118 e 119; statuto speciale regione
Valle d'Aosta, artt. 3 e 4).
Sanita' pubblica - Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Prevista
adozione di un piano sanitario nazionale vincolante anche per le
regioni a statuto speciale, e comprendente anche gli indirizzi
relativi alla formazione di base del personale - Previsione di norme
per l'erogazione delle prestazioni assistenziali in regime di
convenzione in contrasto con la legge delega - Previsto utilizzo di
una parte (1%) del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento di
iniziative centrali - Lamentata violazione delle competenze regionali
- Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni.
(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 1, terzo comma, lett. e); 8;
12, secondo comma, n. 2).
(Cost., artt. 76, 77, 116, 117 e 118; statuto speciale regione Valle
d'Aosta, artt. 2, lett. a); 3, lettere h), i), e l); e 4)
(093C0878)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 4-8-1993)
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