N. 360 SENTENZA 26 - 30 luglio 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione Valle d'Aosta - Controllo amministrativo - Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali Commissione di controllo nominata dal consiglio regionale - Requisiti previsti: residenza nella regione da almeno tre anni e sussistenza di determinate competenze professionali - Mancata previsione di scelta da effettuarsi su una terna designata dai rispettivi ordini professionali - Violazione dei principi stabiliti dalla legge statale e del dovere di armonizzazione della legislazione regionale con tali principi - Illegittimita' costituzionale. (Legge regione Valle d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1993, art. 4, primo comma, lettere a) e b)). (Statuto speciale regione Valle d'Aosta, art. 43 in relazione all'art. 42, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142). Regione Valle d'Aosta - Controlli amministrativi - Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali - Commissione di controllo - Mancata inclusione tra le cause di ineleggibilita' a componente dell'aver ricoperto la carica di amministratore di enti locali soggetti al controllo nell'anno precedente alla costituzione dell'organo de quo - Lesione del principio di buon andamento della p.a. - Violazione del dovere di armonizzazione della legislazione regionale in detta materia con i principi della legge statale. (Legge regione Valle d'Aosta riapprovata 16 febbraio 1993, art. 6). (Cost., art. 97). (Statuto speciale regione Valle d'Aosta, art. 43 in relazione all'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142). Regione Valle d'Aosta - Controlli amministrativi - Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali - Commissione di controllo nominata dal consiglio regionale - Mancata inclusione tra i componenti di un membro di nomina governativa - Fissazione dell'indennita' spettante agli stessi commisurata, in percentuale, a quella dei consiglieri regionali - Previsti termini per l'esercizio del controllo e per la comunicazione dell'annullamento dell'atto sottoposto al controllo in difformita' delle disposizioni della legge n. 142/1990 - Applicazione della nuova disciplina per la composizione della commissione di controllo differita al primo rinnovo del consiglio regionale successivo all'entrata in vigore della legge stessa - Applicazione della nuova disciplina alle deliberazioni adottate dopo la sua entrata in vigore - Ritenuta irrazionalita' - Lamentata lesione del principio di buona amministrazione e del dovere di armonizzazione della legislazione regionale con i principi della legge dello Stato - Eslcusione - Materia rimessa alla competenza regionale e non viziata da irragionevolezza ne' da eccessiva discrezionalita' - Non fondatezza. (Legge regione Valle d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1993, artt. 3, secondo comma; 16; 22; 24; 35 e 36). (Cost., artt. 3 e 97). (Statuto speciale regione Valle d'Aosta, art. 43) (093C0883) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 4-8-1993)

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