Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Regione Valle d'Aosta - Controllo amministrativo - Disciplina del
controllo sugli atti degli enti locali Commissione di controllo
nominata dal consiglio regionale - Requisiti previsti: residenza
nella regione da almeno tre anni e sussistenza di determinate
competenze professionali - Mancata previsione di scelta da
effettuarsi su una terna designata dai rispettivi ordini
professionali - Violazione dei principi stabiliti dalla legge statale
e del dovere di armonizzazione della legislazione regionale con tali
principi - Illegittimita' costituzionale.
(Legge regione Valle d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1993, art. 4,
primo comma, lettere a) e b)).
(Statuto speciale regione Valle d'Aosta, art. 43 in relazione
all'art. 42, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142).
Regione Valle d'Aosta - Controlli amministrativi - Disciplina del
controllo sugli atti degli enti locali - Commissione di controllo -
Mancata inclusione tra le cause di ineleggibilita' a componente
dell'aver ricoperto la carica di amministratore di enti locali
soggetti al controllo nell'anno precedente alla costituzione
dell'organo de quo - Lesione del principio di buon andamento della
p.a. - Violazione del dovere di armonizzazione della legislazione
regionale in detta materia con i principi della legge statale.
(Legge regione Valle d'Aosta riapprovata 16 febbraio 1993, art. 6).
(Cost., art. 97).
(Statuto speciale regione Valle d'Aosta, art. 43 in relazione
all'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142).
Regione Valle d'Aosta - Controlli amministrativi - Disciplina del
controllo sugli atti degli enti locali - Commissione di controllo
nominata dal consiglio regionale - Mancata inclusione tra i
componenti di un membro di nomina governativa - Fissazione
dell'indennita' spettante agli stessi commisurata, in percentuale, a
quella dei consiglieri regionali - Previsti termini per l'esercizio
del controllo e per la comunicazione dell'annullamento dell'atto
sottoposto al controllo in difformita' delle disposizioni della legge
n. 142/1990 - Applicazione della nuova disciplina per la composizione
della commissione di controllo differita al primo rinnovo del
consiglio regionale successivo all'entrata in vigore della legge
stessa - Applicazione della nuova disciplina alle deliberazioni
adottate dopo la sua entrata in vigore - Ritenuta irrazionalita' -
Lamentata lesione del principio di buona amministrazione e del dovere
di armonizzazione della legislazione regionale con i principi della
legge dello Stato - Eslcusione - Materia rimessa alla competenza
regionale e non viziata da irragionevolezza ne' da eccessiva
discrezionalita' - Non fondatezza.
(Legge regione Valle d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1993, artt.
3, secondo comma; 16; 22; 24; 35 e 36).
(Cost., artt. 3 e 97).
(Statuto speciale regione Valle d'Aosta, art. 43)
(093C0883)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 4-8-1993)
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