Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Decisione con motivazione non contestuale alla
redazione del dispositivo - Riduzione da trenta a quindici giorni del
termine per il deposito della motivazione - Mancato coordinamento con
altra norma del codice (art. 548 del cod. proc. pen. disciplinante
la notifica dell'avviso di deposito della motivazione) - Contestata
conseguente previsione di un termine per impugnare piu' vantaggioso
per l'imputato contumace rispetto all'imputato "presente e diligente"
- Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul diritto
di difesa - Inosservanza della speciale procedura stabilita per la
emanazione di norme modificative del nuovo codice di procedura penale
- Esclusione - Non fondatezza della questione.
(C.p.p., art. 544, secondo comma, come modificato dall'art. 6 del
d.-l. 1 marzo 1991, n. 60, convertito in legge 22 aprile 1991, n.
133).
(Cost., artt. 3, 24, 72 e 77)
(093C0887)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 4-8-1993)
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