N. 364 SENTENZA 26 luglio 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Decisione con motivazione non contestuale alla redazione del dispositivo - Riduzione da trenta a quindici giorni del termine per il deposito della motivazione - Mancato coordinamento con altra norma del codice (art. 548 del cod. proc. pen. disciplinante la notifica dell'avviso di deposito della motivazione) - Contestata conseguente previsione di un termine per impugnare piu' vantaggioso per l'imputato contumace rispetto all'imputato "presente e diligente" - Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul diritto di difesa - Inosservanza della speciale procedura stabilita per la emanazione di norme modificative del nuovo codice di procedura penale - Esclusione - Non fondatezza della questione. (C.p.p., art. 544, secondo comma, come modificato dall'art. 6 del d.-l. 1› marzo 1991, n. 60, convertito in legge 22 aprile 1991, n. 133). (Cost., artt. 3, 24, 72 e 77) (093C0887) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 4-8-1993)

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