N. 408
ORDINANZA (Atto di promovimento)
7 maggio 1993
N. 408
Ordinanza emessa il 7 maggio 1993 dalla corte d'appello di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Ferranti Anna ed altre ed il
comune di Cento
Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la
realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri
enti pubblici - Determinazione dell'indennita' di esproprio per le
aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il
reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi'
determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di
detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennita' predetta
sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia
stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata
in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deteriore
trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a
quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con
conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione
del principio, affermatosi nella giurisprudenza della Corte, che
l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione -
Violazione della riserva di legge in materia di espropriazione per
l'affidamento ad un regolamento ministeriale dell'individuazione
dell'edificabilita' di fatto delle aree espropriate - Violazione del
diritto di difesa in giudizio per la mancata indicazione di un
termine in cui il regolamento ministeriale deve essere emanato -
Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 231/1984,
530/1988 e 216/1990.
(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo e quinto
comma).
(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo
comma).
(093C0798)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 25-8-1993)
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