N. 408 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 1993

N. 408 Ordinanza emessa il 7 maggio 1993 dalla corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ferranti Anna ed altre ed il comune di Cento Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennita' di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennita' predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermatosi nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Violazione della riserva di legge in materia di espropriazione per l'affidamento ad un regolamento ministeriale dell'individuazione dell'edificabilita' di fatto delle aree espropriate - Violazione del diritto di difesa in giudizio per la mancata indicazione di un termine in cui il regolamento ministeriale deve essere emanato - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 231/1984, 530/1988 e 216/1990. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo e quinto comma). (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma). (093C0798) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 25-8-1993)

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