N. 566
ORDINANZA (Atto di promovimento)
7 luglio 1993
N. 566
Ordinanza emessa il 7 luglio 1993 dalla pretura di Bassano del
Grappa, sezione distaccata di Asiago, nel procedimento penale a
carico di Forte Carlo ed altri.
Caccia - Esercizio dell'attivita' venatoria nei confronti di specie
protette (nel caso: capriolo di eta' inferiore all'anno)
effettuato da soggetti muniti dei relativi provvedimenti
autorizatori (licenza di porto di fucile rilasciata a seguito di
autorizzazione regionale) - Impossibilita' di ritenere
sussistente, nel caso, il reato di furto venatorio, essendo tale
condotta, a norma delle nuove disposizioni sulla caccia, punita
con la sola ammenda - Conseguente possibilita' di estinguere il
reato mediante oblazione - Prospettata illegittimita'
costituzionale sotto diversi e molteplici profili
(irragionevolezza, tutela dell'ambiente, conformita' al diritto
internazionale riconosciuto, tutela della famiglia e della
proprieta' privata) - Riproposizione, con estensione a norma in
precedenza non impugnata, di questione gia' dichiarata
inammissibile sulla base di argomentazioni non condivise dal
giudice a quo.
(Legge 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 8, primo, quinto, sesto,
ottavo e nono comma, 21, primo e secondo comma, e 22, secondo e
terzo comma; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, secondo
comma, 12, primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma,
14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma, 22, primo, secondo,
settimo e nono comma, e 30, terzo comma).
(Cost., artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 41, 42, 44 e 101).
(093C0955)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 29-9-1993)
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