N. 439 SENTENZA 2 - 16 dicembre 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del g.i.p. che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 del c.p.p. - Richiamo alle sentenze della Corte n. 401/1991 e n. 261/1992 - Valutazione sul merito della res judicanda - Illegittimita' costituzionale. (C.P.P., art. 34, secondo comma). Processo penale - Rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata - Indefinita reiterazione della richiesta innanzi a collegi di volta in volta costituiti - Coimputati concorrenti negli stessi reati - Mancata previsione dell'incompatibilita' a giudicare della falsa testimonianza da parte del giudice che abbia provveduto a trasmettere i relativi atti al p.m. - Non fondatezza - Inammissibilita'. (C.P.P., artt. 34, secondo comma, 446, 444, in relazione all'art. 248 delle norme di attuazione (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) e all'art. 61 del c.p.p. del 1930). (Cost., artt. 3, 24, 25, 76, 101 e 112). (093C1255) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 22-12-1993)

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