N. 104 ORDINANZA 10 - 24 marzo 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie - Interessi legali - Detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione di valore del proprio credito - Richiamo alla giurisprudenza della Corte uniforme a quella della Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 394/1992 e ordinanze nn. 410, 411 e 424 del 1992, 74 e 161 del 1993) - Questione non pregiudiziale alla definizione dei giudizi a quibus - Manifesta inammissibilita'. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma). (Cost., artt. 3 e 38). (094C0354) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 6-4-1994)

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