N. 196 ORDINANZA 11 - 19 maggio 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Imputato - Infermita' mentale esistente al momento del fatto e perdurante nel corso del processo - Sospensione del procedimento - Omessa previsione - Questione gia' decisa dalla Corte con la declaratoria di illegittimita' costituzionale parziale (v. sentenza n. 340/1992) dell'art. 70, primo comma, del c.p.p. - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 71, primo comma). (Cost., artt. 3 e 24). (094C0587) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 25-5-1994)

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