N. 317 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1993- 18 maggio 1994

N. 317 Ordinanza emessa l'11 marzo 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 maggio 1994) dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minori di Napoli nel procedimento penale a carico di Chiacchio Aniello Processo penale - Richiesta di applicazione della pena - Patteggiamento - Inammissibilita' nel processo minorile - Fondamento della norma, anche per la dottrina, nella presunta incapacita' del minore, in quanto tale, a valutare le possibili conseguenze negative, oltre che i possibili benefici che la richiesta di applicazione della pena comporta - Contestata validita' di tali ragioni alla luce di altre disposizioni del codice, e particolarmente di quella che, nel consentire al minore di presentare la richiesta, neppur essa esente da rischi, di giudizio abbreviato, gli riconosce, al riguardo, una piena capacita' processuale - Conseguente ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai maggiorenni imputati, e ancor piu' se coimputati, per gli stessi fatti - Deviazione dai principi, desumibili anche da statuizioni internazionali (come le "Regole di Pechino"), della massima rapidita' possibile e della utilizzazione delle valenze, anche sostanziali, del processo minorile a vantaggio del minore. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 25). (Cost., art. 3). (094C0602) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 1-6-1994)

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