N. 317
ORDINANZA (Atto di promovimento)
11 marzo 1993- 18 maggio 1994
N. 317
Ordinanza emessa l'11 marzo 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale
il 18 maggio 1994) dal giudice dell'udienza preliminare presso il
tribunale per i minori di Napoli nel procedimento penale a carico di
Chiacchio Aniello
Processo penale - Richiesta di applicazione della pena -
Patteggiamento - Inammissibilita' nel processo minorile - Fondamento
della norma, anche per la dottrina, nella presunta incapacita' del
minore, in quanto tale, a valutare le possibili conseguenze negative,
oltre che i possibili benefici che la richiesta di applicazione della
pena comporta - Contestata validita' di tali ragioni alla luce di
altre disposizioni del codice, e particolarmente di quella che, nel
consentire al minore di presentare la richiesta, neppur essa esente
da rischi, di giudizio abbreviato, gli riconosce, al riguardo, una
piena capacita' processuale - Conseguente ingiustificata disparita'
di trattamento rispetto ai maggiorenni imputati, e ancor piu' se
coimputati, per gli stessi fatti - Deviazione dai principi,
desumibili anche da statuizioni internazionali (come le "Regole di
Pechino"), della massima rapidita' possibile e della utilizzazione
delle valenze, anche sostanziali, del processo minorile a vantaggio
del minore.
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 25).
(Cost., art. 3).
(094C0602)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 1-6-1994)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.