N. 395 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1994

N. 395 Ordinanza emessa l'8 febbraio 1994 dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Aicardi Tiziana ed altri contro il Consiglio di Stato ed altri Impiego pubblico - Indennita' giudiziaria stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta indennita' (inizialmente attribuita al solo personale della magistratura) al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che a quest'ultimo personale l'indennita' sia corrisposta nella misura vigente al 1 gennaio 1988 senza l'adeguamento triennale stabilito per il personale togato della magistratura, in difformita' dall'interpretazione giurisprudenziale - Incidenza sui principi di uguaglianza, adeguatezza e proporzionalita' della retribuzione, certezza dei diritti maturati, del diritto di difesa, della sindacabilita' degli atti amministrativi, dell'indipendenza e della autonomia delle funzioni giurisdizionali, dell'imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma). (Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103, 104, 108 e 113). (094C0734) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 29-6-1994)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.