N. 395
ORDINANZA (Atto di promovimento)
8 febbraio 1994
N. 395
Ordinanza emessa l'8 febbraio 1994 dal tribunale amministrativo
regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Aicardi Tiziana ed
altri contro il Consiglio di Stato ed altri
Impiego pubblico - Indennita' giudiziaria stabilita dalla legge 19
febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta indennita'
(inizialmente attribuita al solo personale della magistratura) al
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Previsione
con norma autoqualificata interpretativa che a quest'ultimo
personale l'indennita' sia corrisposta nella misura vigente al 1
gennaio 1988 senza l'adeguamento triennale stabilito per il
personale togato della magistratura, in difformita'
dall'interpretazione giurisprudenziale - Incidenza sui principi di
uguaglianza, adeguatezza e proporzionalita' della retribuzione,
certezza dei diritti maturati, del diritto di difesa, della
sindacabilita' degli atti amministrativi, dell'indipendenza e
della autonomia delle funzioni giurisdizionali, dell'imparzialita'
e buon andamento della pubblica amministrazione.
(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).
(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103, 104, 108 e 113).
(094C0734)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 29-6-1994)
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