N. 288 SENTENZA 4 - 13 luglio 1994

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Disoccupazione involontaria - Lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione - Indennita' ordinaria, spettante per il periodo residuo, non piu' coperto dal trattamento speciale - Determinazione nella misura fissa di lire 800 giornaliere - Mancata previsione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto impugnato, di un meccanismo di adeguamento monetario - Lesione del principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore - Illegittimita' costituzionale parziale. (D.-L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, art. 7, quarto comma). (Cost., art. 38). Previdenza e assistenza - Disoccupazione involontaria - Interpretazione autentica dell'art. 7, quarto comma, del d.-l. n. 86 del 1988 (convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160) nel senso che, per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione, l'indennita' ordinaria, spettante per il periodo residuo di disoccupazione indennizzata, spetta nella misura fissa di lire 800 giornaliere - Illegittimita' costituzionale, conseguenziale alla dichiarazione di illegittimita' del cit. art. 7, quarto comma, in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 160 del 1988. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventitreesimo comma, primo periodo). (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27). (094C0839) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 20-7-1994)

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