Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Condannati per taluni gravi delitti
(nella specie: associazione per delinquere di stampo mafioso) -
Divieto di concessione di benefici (affidamento al servizio sociale,
semiliberta' ecc.) - Eccezioni - Possibilita' che i benefici siano
concessi, oltre che nei casi di collaborazione con la giustizia, ai
detenuti o internati ai quali, anche se la collaborazione offerta
risulti oggettivamente irrilevante, sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dagli artt. 62, n. 6, o 114, ovvero
la disposizione dell'art. 116 codice penale, purche' siano stati
acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di
collegamenti con la criminalita' organizzata - Esclusione dai
benefici, invece, nell'ipotesi, sostanzialmente equivalente, in cui,
ricorrendo quest'ultima condizione, pur non essendo stata applicata
nessuna delle su indicate disposizioni, la limitata partecipazione al
fatto, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile
un'utile collaborazione la giustizia - Violazione del principio di
eguaglianza - Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbimento
di altri profili.
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, secondo
periodo, come sostituito dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito
in legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 15, primo comma, lett. a)).
(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).
Ordinamento penitenziario - Condannati per taluni gravi delitti
(nella specie: associazione per delinquere di stampo mafioso) -
Esclusione dai benefici se non ricorrono le condizioni previste
dall'art. 58-ter ordinamento penitenziario (collaborazione con la
giustizia) - Lamentata irragionevole discriminazione tra condannati -
Denunciato contrasto con il principio della funzione rieducativa
della pena con incidenza sul diritto di difesa e sul principio di
irretroattivita' della legge penale - Sopravvenuta superfluita' della
questione a seguito della decisione di illegittimita' costituzinale
sopra indicata - Inammissibilita'.
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, primo
periodo, come sostituito dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito
in legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 15, primo comma, lett. a)).
(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).
(094C0900)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 3-8-1994)
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