N. 492 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 1993- 18 luglio 1994

N. 492 Ordinanza emessa l'11 novembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 luglio 1994) dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Paleologo Vera ed altra contro la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Roma. Impiego pubblico - Dipendenti enti locali (nella specie camera di commercio, industria e artigianato di Roma) - Previsione, con norma qualificata interpretativa, che l'indennita' integrativa speciale nonche' ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianita', sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento, e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione - Disparita' di trattamento tra i dipendenti in favore dei quali la rivalutazione e' stata fatta in conformita' ai principi affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e coloro che, in forza della nuova disposizione, percepiscono la rivalutazione del solo stipendio tabellare - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 6/1988, 39 e 402 del 1993. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 12, quindicesimo comma, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68). (Cost., artt. 3, 24, 38, 53, 101, 102 e 104). (094C0888) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 7-9-1994)

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