N. 492
ORDINANZA (Atto di promovimento)
11 novembre 1993- 18 luglio 1994
N. 492
Ordinanza emessa l'11 novembre 1993 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 18 luglio 1994) dal Consiglio di Stato, sezione
sesta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Paleologo Vera ed
altra contro la camera di commercio, industria, artigianato,
agricoltura di Roma.
Impiego pubblico - Dipendenti enti locali (nella specie camera di
commercio, industria e artigianato di Roma) - Previsione, con norma
qualificata interpretativa, che l'indennita' integrativa speciale
nonche' ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio
tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianita',
sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere
dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro
soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento, e per gli
importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione
della rivalutazione - Disparita' di trattamento tra i dipendenti in
favore dei quali la rivalutazione e' stata fatta in conformita' ai
principi affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e
coloro che, in forza della nuova disposizione, percepiscono la
rivalutazione del solo stipendio tabellare - Incidenza sulla garanzia
previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale
nn. 6/1988, 39 e 402 del 1993.
(D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 12, quindicesimo comma, convertito
in legge 19 marzo 1993, n. 68).
(Cost., artt. 3, 24, 38, 53, 101, 102 e 104).
(094C0888)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 7-9-1994)
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