N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 1994

N. 62 Ordinanza emessa il 26 settembre 1994 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Biagini Serena ed altra e Ordine degli psicologi della regione Toscana Professioni libere - Esercizio di attivita' psicoterapeutica - Autorizzazione agli iscritti all'ordine degli psicologi o ai medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, che dichiarino sotto la propria responsabilita', di aver acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia adeguatamente documentata - Mancata previsione che il requisito del quinquennio del possesso del di- ploma di laurea possa essere liberamente e consapevolmente valutato dal consiglio dell'ordine insieme con gli altri parametri - Disparita' di trattamento di soggetti aventi la stessa preparazione professionale in base al mero elemento temporale della data del diploma di laurea ed irragionevole ed iniquo impedimento dell'esercizio di un'attivita' legittimamente intrapresa in base alla normativa previgente, con conseguente danno per la salute dei pazienti costretti a cambiare psicoterapeuta - Incidenza sul principio della tutela del lavoro. (Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 35, primo comma). (Cost., artt. 3, 32 e 35). (095C0180) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 15-2-1995)

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