N. 62
ORDINANZA (Atto di promovimento)
26 settembre 1994
N. 62
Ordinanza emessa il 26 settembre 1994 dal tribunale di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Biagini Serena ed altra e Ordine
degli psicologi della regione Toscana
Professioni libere - Esercizio di attivita' psicoterapeutica -
Autorizzazione agli iscritti all'ordine degli psicologi o ai
medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri,
laureati da almeno cinque anni, che dichiarino sotto la propria
responsabilita', di aver acquisito una specifica formazione
professionale in psicoterapia adeguatamente documentata - Mancata
previsione che il requisito del quinquennio del possesso del di-
ploma di laurea possa essere liberamente e consapevolmente
valutato dal consiglio dell'ordine insieme con gli altri parametri
- Disparita' di trattamento di soggetti aventi la stessa
preparazione professionale in base al mero elemento temporale
della data del diploma di laurea ed irragionevole ed iniquo
impedimento dell'esercizio di un'attivita' legittimamente
intrapresa in base alla normativa previgente, con conseguente
danno per la salute dei pazienti costretti a cambiare
psicoterapeuta - Incidenza sul principio della tutela del lavoro.
(Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 35, primo comma).
(Cost., artt. 3, 32 e 35).
(095C0180)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 15-2-1995)
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