Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Usi civici - Regione Abruzzo - Commissario per la liquidazione degli
usi civici - Permanenza del potere di esercitare d'ufficio la
giurisdizione nelle controversie di propria competenza dopo il
trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative - Esclusione
- Attribuzione della legittimazione attiva alla regione con
esclusione delle popolazioni titolari di diritti collettivi e ai
comuni che le rappresenta Competenza del commissario nei procedimenti
amministrativi di legittimazione del possesso di terreni gravati da
usi civici - Esclusione - Richiamo alla nuova giurisprudenza delle
sezioni unite della Cassazione - Richiamo alla giurisprudenza della
Corte (cfr. sentenze nn. 133/1993, 268/1986 e 172/1987) -
Illegittimita' costituzionale - Insussistenza di un'incisione
negativa della legittimazione ad agire davanti al commissario - Non
fondatezza - Difetto di rilevanza - Inammissibilita'.
(Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, secondo comma; legge 16
giugno 1927, n. 1766, art. 29, n. 1, sub I, lett. b); d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, art. 66; legge 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 9
e 10; regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, artt. 30 e 31).
(Cost., artt. 3, 9, 24, 104, 108 e 97).
(095C0248)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 1-3-1995)
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