N. 46 SENTENZA 8 - 20 febbraio 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Usi civici - Regione Abruzzo - Commissario per la liquidazione degli usi civici - Permanenza del potere di esercitare d'ufficio la giurisdizione nelle controversie di propria competenza dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative - Esclusione - Attribuzione della legittimazione attiva alla regione con esclusione delle popolazioni titolari di diritti collettivi e ai comuni che le rappresenta Competenza del commissario nei procedimenti amministrativi di legittimazione del possesso di terreni gravati da usi civici - Esclusione - Richiamo alla nuova giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 133/1993, 268/1986 e 172/1987) - Illegittimita' costituzionale - Insussistenza di un'incisione negativa della legittimazione ad agire davanti al commissario - Non fondatezza - Difetto di rilevanza - Inammissibilita'. (Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, secondo comma; legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29, n. 1, sub I, lett. b); d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66; legge 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 9 e 10; regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, artt. 30 e 31). (Cost., artt. 3, 9, 24, 104, 108 e 97). (095C0248) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 1-3-1995)

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