Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Pensione diretta ridotta all'importo a
calcolo e pensione di reversibilita' integrata al minimo fino al 31
dicembre 1994 - Riliquidazione della prima pensione con integrazione
al minimo nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983
- Questione gia' decisa dalla Corte (v. sentenza n. 240/1994) con
declaratoria di parziale fondatezza - Manifesta inammissibilita'.
(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, quinto, sesto e settimo
comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24
dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).
(Cost., artt. 3 e 38).
(095C0269)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 8-3-1995)
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