N. 74 ORDINANZA 22 febbraio - 1 marzo 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Deducibilita' ai fini dell'Irpef dovuta per il 1983, delle spese per psicoanalisi e psicoterapeutiche - Ammissibilita' in deduzione nella vigenza della legge n. 56/1989 - Non deducibilita' delle spese sostenute negli anni di imposta anteriore al 1989 - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. d); d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. e)). (Cost., artt. 3 e 32). (095C0299) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 8-3-1995)

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