Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sanita' pubblica - Deducibilita' ai fini dell'Irpef dovuta per il
1983, delle spese per psicoanalisi e psicoterapeutiche -
Ammissibilita' in deduzione nella vigenza della legge n. 56/1989 -
Non deducibilita' delle spese sostenute negli anni di imposta
anteriore al 1989 - Manifesta infondatezza.
(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. d); d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. e)).
(Cost., artt. 3 e 32).
(095C0299)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 8-3-1995)
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