N. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 1994

N. 123 Ordinanza emessa il 22 novembre 1994 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma sul ricorso proposto dal comune di Corniglio contro la Commissione centrale per la finanza locale ed altro Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Previsione della validita' ed efficacia dei provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale di detti enti, adottati prima del 31 agosto 1993, che abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni (fattispecie: trasformazione del posto di "esecutore applicato" (quarta qualifica funzionale) nel posto di "ispettore aggiunto amministrativo addetto al servizio elettorale" (sesta qualifica funzionale)) - Deteriore trattamento dei dipendenti degli enti che abbiano osservato la normativa di cui al d.P.R. n. 347/1983 rispetto ai dipendenti degli enti che l'abbiano violata (magari per episodi di clientelismo o addirittura per episodi penalmente rilevanti) - Incidenza sui principi' di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 6-bis, aggiunto dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, art. 2, primo comma). (Cost., artt. 3 e 97). (095C0290) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 15-3-1995)

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