N. 123
ORDINANZA (Atto di promovimento)
22 novembre 1994
N. 123
Ordinanza emessa il 22 novembre 1994 dal tribunale amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma sul ricorso
proposto dal comune di Corniglio contro la Commissione centrale per
la finanza locale ed altro
Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Previsione della
validita' ed efficacia dei provvedimenti deliberativi riguardanti
il trattamento del personale di detti enti, adottati prima del 31
agosto 1993, che abbiano previsto profili professionali od operato
inquadramenti in modo difforme dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347,
e successive modificazioni e integrazioni (fattispecie:
trasformazione del posto di "esecutore applicato" (quarta
qualifica funzionale) nel posto di "ispettore aggiunto
amministrativo addetto al servizio elettorale" (sesta qualifica
funzionale)) - Deteriore trattamento dei dipendenti degli enti che
abbiano osservato la normativa di cui al d.P.R. n. 347/1983
rispetto ai dipendenti degli enti che l'abbiano violata (magari
per episodi di clientelismo o addirittura per episodi penalmente
rilevanti) - Incidenza sui principi' di imparzialita' e buon
andamento della p.a.
(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 6-bis, aggiunto dalla
legge 28 ottobre 1994, n. 596, art. 2, primo comma).
(Cost., artt. 3 e 97).
(095C0290)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 15-3-1995)
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