N. 169
ORDINANZA (Atto di promovimento)
7 dicembre 1994
N. 169
Ordinanza emessa il 7 dicembre 1994 dal tribunale di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Coveri Rossella e Consiglio
dell'ordine degli psicologi della regione Toscana
Professioni libere - Esercizio di attivita' psicoterapeutica -
Autorizzazione agli iscritti all'ordine dei psicologi o ai medici
iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da
almeno cinque anni, che dichiarino sotto la propria
responsabilita', di aver acquisito una specifica formazione
professionale in psicoterapia adeguatamente documentata - Mancata
previsione che il requisito del quinquennio del possesso del di-
ploma di laurea possa essere liberamente e consapevolmente
valutato dal Consiglio dell'ordine insieme con gli altri parametri
- Disparita' di trattamento di soggetti aventi la stessa
preparazione professionale in base al mero elemento temporale
della data del diploma di laurea ed irragionevole nonche' iniquo
impedimento dell'esercizio di un'attivita' legittimamente
intrapresa in base alla normativa previgente, con conseguente
danno per la salute dei pazienti costretti a cambiare
psicoterapeuta - Incidenza sul principio della tutela del lavoro.
(Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 35, primo comma).
(Cost., artt. 3, 32, primo comma, e 35).
(095C0368)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 5-4-1995)
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