Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Medici veterinari - Ripristino dell'obbligo
di iscrizione all'E.N.P.A.V. per coloro che avevano optato per la
cancellazione - Nullita' dei provvedimenti di cancellazione gia'
adottati - Conseguente obbligo di versamento dei contributi
previdenziali anche per il periodo pregresso - Analoghe questioni
gia' ritenute non fondate dalla Corte (v. sentenza n. 88/1995) -
Manifesta infondatezza.
(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).
(Cost., artt. 2, 3, 23, 38, 41, primo comma, 42, secondo e terzo
comma, 53, 97, 101, 102 e 104)
(095C0809)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 21-6-1995)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.