Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Impiegati civili dello Stato - Procedimento
disciplinare in seguito a sospensione disposta in dipendenza di
procedimento penale risoltosi poi con proscioglimento per motivi
diversi (nella specie per amnistia e prescrizione) dalla
insussistenza del fatto o dal non essere stato il fatto commesso
dall'impiegato - Previsione, in tale ipotesi, che il procedimento
disciplinare, si avvii, a pena di decadenza, entro 180 giorni
dalla data in cui la sentenza penale e' divenuta irrevocabile,
anche quando, la sentenza essendo stata impugnata, non puo' aversi
certezza, da parte dell'Amministrazione, prima del deposito della
sentenza o dell'ordinanza conclusive del procedimento penale,
dell'avvenuto inizio della decorrenza del termine - Conseguente
estrema difficolta', anche in ordine alla valutazione del fatto,
per l'esercizio della potesta' disciplinare, in contrasto con i
principi di ragionevolezza e buon andamento della
pubblica amministrazione - Illegittimita' costituzionale parziale
- Richiamo a sentenza n. 264 del 1990.
Impiego pubblico - Impiegati civili dello Stato - Procedimento
disciplinare in seguito a sospensione disposta in dipendenza di
procedimento penale conclusosi poi con proscioglimento (nella specie
per amnistia e prescrizione) per motivi diversi dalla insussistenza
del fatto e dal non essere stato il fatto commesso dall'impiegato -
Previsione, in tale ipotesi, che il procedimento disciplinare abbia
inizio, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data in cui la
sentenza penale e' divenuta irrevocabile - Obbligo dei responsabili
amministrativi degli uffici giudiziari di trasmettere la notizia
della irrevocabilita' della sentenza di proscioglimento alla
amministrazione di appartenenza del dipendente sottoposto a
procedimento penale - Mancata previsione - Asserita violazione dei
principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica
amministrazione - Questione gia' dichiarata non fondata (sent. n.
264 del 1990) - Manifesta infondatezza.
(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 97, terzo comma).
(Cost., artt. 3 e 97).
(095C0977)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-1995)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.