Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Pensioni - Pensioni previdenziali - Lavoratore dipendente sottoposto
a integrazione salariale, che abbia gia' conseguito in costanza di
rapporto di lavoro la prescritta anzianita' assicurativa e
contributiva obbligatoria - Possibilita' che, dovendo la pensione
essere liquidata sulla base del concorso della contribuzione
figurativa, il trattamento pensionistico risulti inferiore a quello
ottenibile in base alla sola contribuzione obbligatoria, senza che al
lavoratore sia consentito di optare per il periodo di contribuzione
piu' favorevole - Violazione dei principi di ragionevolezza,
eguaglianza e garanzia previdenziale - Illegittimita' costituzionale
parziale - Richiamo a sentenze nn. 307/1989, 428/1992 e 264/1994.
(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo comma).
(Cost., artt. 3 e 38).
(095C0991)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-1995)
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