N. 406 SENTENZA 20 - 27 luglio 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, quinto comma - Affidamento al Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito della disciplina generale, ivi prevista per tutte le pubbliche amministrazioni, per la verifica dei carichi di lavoro, della valutazione, anche nei confronti delle regioni, della congruita' delle metodologie utilizzate per determinarne l'entita' - Sostanziale traduzione di tale normativa, per il periodo precedente all'abrogazione della stessa con l'art. 22, qundicesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in un'anomala forma di controllo sull'attivita' degli enti autonomi - Violazione delle competenze delle ricorrenti regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto - Illegittimita' costituzionale parziale. Impiego pubblico - Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, trentesimo comma - Potere del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con altri Ministeri, di revocare, quando siano cessate le ragioni di interesse pubblico per cui furono adottati, i provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni del dipendente presso l'amministrazione di appartenenza - Lamentata violazione, in ricorso della regione Veneto, delle competenze regionali - Esclusione, trattandosi di disposizione riferibile alle sole amministrazioni statali - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione. Impiego pubblico - Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, quarantasettesimo, quarantottesimo e cinquantunesimo comma, - Abilitazione del Dipartimento della funzione pubblica a dichiarare l'eccedenza di dipendenti pubblici, collocandoli in disponibilita' o trasferendoli presso altre amministrazioni - Ricorso della regione Veneto - Lamentato inserimento della regione in una struttura organizzativa e procedimentale dominata dall'autorita' statale - Esclusione - Inidoneita' delle norme impugnate a ricomprendere nella loro operativita' le regioni - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione. Impiego pubblico - Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sesto, ottavo, diciannovesimo, ventitreesimo, ventinovesimo, trentasettesimo, trentottesimo, trentanovesimo, quarantunesimo e sessantaseiesimo comma - Restrizioni e limitazioni in tema di costituzione di nuovi rapporti di impiego e rideterminazione delle dotazioni organiche - Copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, con ricorso a procedure di mobilita' - Applicabilita' delle disposizioni di cui dal quinto al diciottesimo comma, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio - Divieto di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi - Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica degli elenchi dei dipendenti collocati fuori ruolo e dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco - Nuova e piu' rigorosa disciplina del congedo ordinario e straordinario - Qualificazione delle disposizioni della legge in materia di rapporti di lavoro dipendente od autonomo come norme di indirizzo per le regioni - Lamentata incidenza sulle competenze delle ricorrenti regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, riguardo all'ordinamento degli uffici e degli enti da esse dipendenti e al potere delle regioni di disciplinare la loro organizzazione interna nei propri statuti - Esclusione, in quanto delle disposizioni impugnate, alcune non sono applicabili nei confronti delle regioni, o risultano inesattamente interpretate dalle ricorrenti, o non hanno l'efficacia vincolante, ad esse attribuita, per le regioni, mentre altre assurgono al rango di norme fondamentali di riforma economico-sociale, o comunque non sono in contrasto con i principi costituzionali di cui si e' assunta la violazione - Non fondatezza delle questioni. Impiego pubblico - Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, trentasettesimo comma - Qualificazione delle disposizioni della legge riguardanti la gestione del rapporto di lavoro come norme di indirizzo per le regioni - Ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata incidenza sulla competenza della regione riguardo all'ordinamento degli uffici e degli enti da essa dipendenti - Esclusione, in quanto la disposizione censurata non ha l'efficacia vincolante per le regioni attribuitale dalla ricorrente - Non fondatezza della questione. Impiego pubblico - Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 25 - Divieto di conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, al personale cessato volontariamente dal servizio - Ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata incidenza sulla competenza della regione riguardo all'ordinamento degli uffici e degli enti da essa dipendenti - Esclusione, in quanto la disposizione censurata va considerata come norma fondamentale di riforma economico-sociale - Non fondatezza della questione. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, quinto, sesto, ottavo, diciannovesimo, ventitreesimo, ventinovesimo, trentesimo, trentasettesimo, trentottesimo, trentanovesimo, quarantunesimo, quarantasettesimo, quarantottesimo, cinquantunesimo e sessantaseiesimo comma; legge 23 dicembre 1994, n. 724, artt. 22, trentasettesimo e venticinquesimo comma). (Cost., artt. 117, 118 e 123; statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 1). (Cost., artt. 117, 118 e 123; statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 1) (095C1009) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-1995)

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