Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Impiego pubblico - Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, quinto
comma - Affidamento al Dipartimento della funzione pubblica,
nell'ambito della disciplina generale, ivi prevista per tutte le
pubbliche amministrazioni, per la verifica dei carichi di lavoro,
della valutazione, anche nei confronti delle regioni, della
congruita' delle metodologie utilizzate per determinarne l'entita' -
Sostanziale traduzione di tale normativa, per il periodo precedente
all'abrogazione della stessa con l'art. 22, qundicesimo comma, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, in un'anomala forma di controllo
sull'attivita' degli enti autonomi - Violazione delle competenze
delle ricorrenti regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto -
Illegittimita' costituzionale parziale.
Impiego pubblico - Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, trentesimo
comma - Potere del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
con altri Ministeri, di revocare, quando siano cessate le ragioni di
interesse pubblico per cui furono adottati, i provvedimenti che
comportano la sospensione delle prestazioni del dipendente presso
l'amministrazione di appartenenza - Lamentata violazione, in ricorso
della regione Veneto, delle competenze regionali - Esclusione,
trattandosi di disposizione riferibile alle sole amministrazioni
statali - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in
motivazione.
Impiego pubblico - Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3,
quarantasettesimo, quarantottesimo e cinquantunesimo comma, -
Abilitazione del Dipartimento della funzione pubblica a dichiarare
l'eccedenza di dipendenti pubblici, collocandoli in disponibilita' o
trasferendoli presso altre amministrazioni - Ricorso della regione
Veneto - Lamentato inserimento della regione in una struttura
organizzativa e procedimentale dominata dall'autorita' statale -
Esclusione - Inidoneita' delle norme impugnate a ricomprendere nella
loro operativita' le regioni - Non fondatezza della questione nei
sensi di cui in motivazione.
Impiego pubblico - Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sesto,
ottavo, diciannovesimo, ventitreesimo, ventinovesimo,
trentasettesimo, trentottesimo, trentanovesimo, quarantunesimo e
sessantaseiesimo comma - Restrizioni e limitazioni in tema di
costituzione di nuovi rapporti di impiego e rideterminazione delle
dotazioni organiche - Copertura dei posti resi disponibili per
cessazioni, con ricorso a procedure di mobilita' - Applicabilita'
delle disposizioni di cui dal quinto al diciottesimo comma, ferma
rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli
dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente
dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la
cessazione dal servizio - Divieto di assumere personale a tempo
determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per
prestazioni superiori a tre mesi - Obbligo di comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica degli elenchi dei dipendenti
collocati fuori ruolo e dei dipendenti di altre amministrazioni
utilizzati in posizione di comando o distacco - Nuova e piu' rigorosa
disciplina del congedo ordinario e straordinario - Qualificazione
delle disposizioni della legge in materia di rapporti di lavoro
dipendente od autonomo come norme di indirizzo per le regioni -
Lamentata incidenza sulle competenze delle ricorrenti regioni
Friuli-Venezia Giulia e Veneto, riguardo all'ordinamento degli uffici
e degli enti da esse dipendenti e al potere delle regioni di
disciplinare la loro organizzazione interna nei propri statuti -
Esclusione, in quanto delle disposizioni impugnate, alcune non sono
applicabili nei confronti delle regioni, o risultano inesattamente
interpretate dalle ricorrenti, o non hanno l'efficacia vincolante, ad
esse attribuita, per le regioni, mentre altre assurgono al rango di
norme fondamentali di riforma economico-sociale, o comunque non sono
in contrasto con i principi costituzionali di cui si e' assunta la
violazione - Non fondatezza delle questioni.
Impiego pubblico - Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22,
trentasettesimo comma - Qualificazione delle disposizioni della legge
riguardanti la gestione del rapporto di lavoro come norme di
indirizzo per le regioni - Ricorso della regione Friuli-Venezia
Giulia - Lamentata incidenza sulla competenza della regione riguardo
all'ordinamento degli uffici e degli enti da essa dipendenti -
Esclusione, in quanto la disposizione censurata non ha l'efficacia
vincolante per le regioni attribuitale dalla ricorrente - Non
fondatezza della questione.
Impiego pubblico - Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 25 - Divieto
di conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e
ricerca, al personale cessato volontariamente dal servizio - Ricorso
della regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata incidenza sulla
competenza della regione riguardo all'ordinamento degli uffici e
degli enti da essa dipendenti - Esclusione, in quanto la disposizione
censurata va considerata come norma fondamentale di riforma
economico-sociale - Non fondatezza della questione.
(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, quinto, sesto, ottavo,
diciannovesimo, ventitreesimo, ventinovesimo, trentesimo,
trentasettesimo, trentottesimo, trentanovesimo, quarantunesimo,
quarantasettesimo, quarantottesimo, cinquantunesimo e
sessantaseiesimo comma; legge 23 dicembre 1994, n. 724, artt. 22,
trentasettesimo e venticinquesimo comma).
(Cost., artt. 117, 118 e 123; statuto speciale per il Friuli-Venezia
Giulia, art. 4, n. 1).
(Cost., artt. 117, 118 e 123; statuto speciale per il Friuli-Venezia
Giulia, art. 4, n. 1)
(095C1009)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-1995)
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