N. 511
ORDINANZA (Atto di promovimento)
23 gennaio - 28 luglio 1995
N. 511
Ordinanza emessa il 23 gennaio 1995 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 28 luglio 1995) dalla Commissione tributaria di
primo grado di Torino sul ricorso proposto da Podio Valerio ed
altra contro la Direzione regionale delle entrate per il Piemonte.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Destinazione
di una quota pari all'otto per mille dell'imposta liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, in parte, a scopi
di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione
statale e, in parte, a scopi di carattere religioso gestiti dalla
Chiesa cattolica o da enti di culto - Incidenza sul principio
della capacita' contributiva per la destinazione a fini non
pubblici di una parte dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche per la volonta' di alcuni contribuenti.
(Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 47, secondo e terzo comma; legge
22 novembre 1988, n. 517, artt. 30 e 23).
(Cost., art. 53).
(095C1087)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 20-9-1995)
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