N. 511 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio - 28 luglio 1995

N. 511 Ordinanza emessa il 23 gennaio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 luglio 1995) dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Podio Valerio ed altra contro la Direzione regionale delle entrate per il Piemonte. Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Destinazione di una quota pari all'otto per mille dell'imposta liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso gestiti dalla Chiesa cattolica o da enti di culto - Incidenza sul principio della capacita' contributiva per la destinazione a fini non pubblici di una parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la volonta' di alcuni contribuenti. (Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 47, secondo e terzo comma; legge 22 novembre 1988, n. 517, artt. 30 e 23). (Cost., art. 53). (095C1087) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 20-9-1995)

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