N. 422 SENTENZA 6 - 12 settembre 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Rappresentanza dei sessi - Riserva di quote nelle liste dei candidati - Requisiti di eleggibilita' e di candidabilita' - Irrilevanza giuridica del sesso e delle altre diversita' - Inderogabilita' della regola della assoluta parita' - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimita' costituzionale. (Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 5, secondo comma, ultimo periodo; legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 7, primo comma, ultimo periodo; legge 15 ottobre 1993, n. 415, art. 2; d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 4, secondo comma, n. 2, ultimo periodo, come modificato dall'art. 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277; legge 23 febbraio 1995, n. 43, art. 1, sesto comma; decreto della presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, artt. 41, terzo comma, 42, terzo comma, e 43, quarto comma, ultimo periodo, e quinto comma, ultimo periodo; legge regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, art. 6, primo comma, ultimo periodo; legge regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, art. 32, terzo e quarto comma) (095C1196) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 20-9-1995)

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