N. 913
ORDINANZA (Atto di promovimento)
10 ottobre 1995
N. 913
Ordinanza emessa il 10 ottobre 1995 dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Lanusei nei procedimenti penali
riuniti a carico di Bentivegna Pasquale ed altri
Processo penale - Atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione
dell'indagato nel relativo registro - Mancata previsione della
inutilizzabilita' di detti atti - Lamentata omissione di parametri
vincolanti ai fini della tempestivita' dell'iscrizione - Conseguente
possibilita' per il p.m. di eludere i controlli per l'esercizio
dell'azione penale - Disparita' di trattamento tra la condizione
della persona iscritta tempestivamente e quella della persona
iscritta tardivamente - Violazione dei principi della legge delega
implicitamente riferiti alla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo, in particolare a quello relativo allo
svolgimento del processo in tempi ragionevoli.
(C.P.P. 1988, artt. 407, terzo comma, 405, secondo comma, e 335,
primo comma).
(Cost., artt. 3 e 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n.
81, art. 2; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 4
novembre 1950, art. 6, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;
Cost., art. 112).
(095C1599)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 3-1-1996)
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