N. 913 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 1995

N. 913 Ordinanza emessa il 10 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lanusei nei procedimenti penali riuniti a carico di Bentivegna Pasquale ed altri Processo penale - Atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione dell'indagato nel relativo registro - Mancata previsione della inutilizzabilita' di detti atti - Lamentata omissione di parametri vincolanti ai fini della tempestivita' dell'iscrizione - Conseguente possibilita' per il p.m. di eludere i controlli per l'esercizio dell'azione penale - Disparita' di trattamento tra la condizione della persona iscritta tempestivamente e quella della persona iscritta tardivamente - Violazione dei principi della legge delega implicitamente riferiti alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in particolare a quello relativo allo svolgimento del processo in tempi ragionevoli. (C.P.P. 1988, artt. 407, terzo comma, 405, secondo comma, e 335, primo comma). (Cost., artt. 3 e 76, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 4 novembre 1950, art. 6, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848; Cost., art. 112). (095C1599) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 3-1-1996)

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