N. 36
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
7 novembre 1995
N. 36
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
7 novembre 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Regione - Attivita' di diritto internazionale - Accordo di
collaborazione della provincia di Bolzano con il Voivodato di
Suwalki (Polonia) del 16 maggio 1995 - Previsione di: a) attivita'
promozionali e costituzione di joint-ventures all'estero; b)
collaborazione nei settori dell'agricoltura e dell'industria
agroalimentare; c) uso equiordinato della lingua tedesca con
quella italiana e polacca - Invasione della sfera di competenza
statale in materia di agricoltura ed agroalimenare, trattandosi di
attivita' diverse da quelle promozionali - Mancata preventiva
sottoposizione di detto accordo all'assenso preventivo del Governo
previsto dall'art. 2, primo comma, lett. b), del d.P.R. 31 marzo
1994.
(Accordo della provincia di Bolzano del 16 maggio 1995).
(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 99, in relazione alla legge 24
aprile 1990, n. 100; legge 4 dicembre 1993, n. 491, art. 2, terzo
comma, lettera a); d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 4).
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la provincia autonoma di
Bolzano, in persona del presidente pro-tempore, per conflitto di
attribuzioni riguardo all'Accordo di collaborazione della provincia
stessa con il Voivodato di Suwalki (Polonia), stipulato in mancanza
del preventivo assenso del Governo previsto dall'art. 2, comma primo,
lett. b) del d.P.R. 31 marzo 1994 recante atto di indirizzo e di
coordinamento in materia di attivita' all'estero delle regioni e
delle provincie autonome, in relazione alla competenza dello Stato in
materia di politica estera, alla legge 24 maggio 1990, n. 100,
all'art. 2, comma terzo, lett. a) della legge 4 dicembre 1993, n.
491, all'art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, all'art. 4 del d.P.R. 24
luglio 1977 n. 616.
L'Accordo in epigrafe non e' stato sottoposto all'assenso del
Governo, come previsto dalle norme richiamate, in quanto la provincia
autonoma di Bolzano, unitamente alla provincia autonoma di Trento,
aveva impugnato per conflitto di attribuzioni l'atto di indirizzo e
coordinamento ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
L'ecc.ma Corte si e' recentemente pronunciata con sentenza n.
425/1995, dichiarando che spetta allo Stato adottare disposizioni
anche per lo svolgimento di attivita' promozionali all'estero, e per
quelle di mero rilievo internazionale.
In realta', l'esame del testo dell'accordo mette in evidenza alcune
disposizioni che sono invasive della competenza statale. Infatti non
tutti i rapporti che vengono instaurati con il Voivodato Suwalki
della Repubblica di Polonia possono essere ricondotti alla categoria
delle attivita' promazionali all'estero e, tanto meno, a quella delle
attivita' di mero rilievo internazionale, quale risultano definite
sia dal suddetto d.P.R. del 30 marzo 1994, comprendenti
rispettivamente le attivita' svolte all'estero, nell'ambito delle
competenze proprie e delegate intese a favorire lo sviluppo
economico, sociale e culturale, e le attivita' di studio,
informazione ed altre specificatamente disciplinate nell'art. 2 del
sopracitato d.P.R.. In particolare:
a) il punto 5 dell'art. 1 prevede sia la promozione sia la
costituzione di joint-ventures. Si osserva che, mentre l'attivita' di
promozione puo' essere attuata dalla provincia, poiche' rientra
nell'ambito delle attivita' di mero rilievo internazionale, la
costituzione di joint ventures all'estero e' di competenza statale
(legge n. 100 del 24 aprile 1990). Infatti, quando si e' voluto
attribuire alle Regioni potere in materia, si e' intervenuti con un
atto del legislatore nazionale, come nel caso della legge n. 19 del
1991, che consente alla regione Friuli-Venezia Giulia di operare
attraverso una propria societa' finanziaria;
b) la disposizione di cui al punto 6 dello stesso articolo, che
prevede la collaborazione nei settori dell'agricoltura e
dell'industria agroalimentare, appare in contrasto con la
legislazione vigente che riserva allo Stato la competenza nei
rapporti internazionali in tali settori (cfr. art. 2, comma 3, lett.
a), legge 4 dicembre 1993, n. 491), salvo che l'attivita' non sia
riferita ad iniziative promozionali (e in tal caso e' comunque
necessaria sempre la previa intesa del Governo) ovvero a quelle di
mero rilievo internazionale, cosi' come definite dall'art. 2 del
menzionato d.P.R. 31 marzo 1994: il che non e' specificato
nell'accordo;
c) l'art. 6, prevede l'uso equiordinato della lingua tedesca con
quella italiana e polacca. Considerando che l'utilizzazione della
lingua tedesca, quale lingua minoritaria, e' garantita e
regolamentata da norme di diritto interno con riferimento a rapporti
ed ambiti ben precisi, la disposizione e' in contrasto con le norme
che disciplinano l'uso della lingua italiana nei rapporti
internazionali. Infatti la parificazione della lingua tedesca a
quella italiana, lingua ufficiale dello Stato, e' prevista dall'art.
99 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972 n. 670) con riferimento all'ambito regionale e non all'intero
territorio nazionale; tanto meno puo' valere nei rapporti
internazionali.
Si osserva, infine, che nel preambolo dell'Accordo si fa
riferimento a quanto stabilito dalla Convenzione europea sulla
cooperazione trasfrontaliera del 21 maggio 1980 (Convenzione di
Madrid, ratificata dall'Italia con legge 19 novembre 1984, n. 948),
quasi a voler ricondurre l'Accordo stesso in tale disciplina. Ma e'
ben noto che detta Convenzione restringe la sua operativita' a ben
precisi ambiti territoriali della fascia confinaria, ove si
verificano le attivita' di cooperazione trasfrontaliera. Ne' puo'
richiamarsi il criterio della "cooperazione interregionale"
attualmente in fase di studio da parte del Consiglio d'Europa.
P. Q. M.
Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare lesivo della
competenza statale e quindi nullo l'Accordo oggetto del presente
ricorso.
Roma, addi' 19 ottobre 1995
Gaudenzio Pierantozzi, avvocato dello Stato
95C1450
GAZZETTA UFFICIALE N. 004 SERIE SPECIALE - 1a DEL 24 01 1996
Accordo 16 maggio 1995 (Accordo di collaborazione della provincia di
Bolzano con il Voivodato di Suwalki - Polonia)
<40>
Intero testo, in rif. Statuto Trentino-Alto Adige, art. 99, in
relazione alla legge 24 aprile 1990, n. 100; legge 4 dicembre 1993,
n. 491, art. 2, terzo comma, lettera a); d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, art. 4
<0>
XXXXX
(095C1450)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 24-1-1996)
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