N. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 1995- 22 gennaio 1996

N. 95 Ordinanza emessa il 22 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 gennaio 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Rovigo sul ricorso proposto da Camisotti Galliano contro l'Intendenza di finanza di Rovigo. Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione in base al patrimonio immobiliare lordo del contribuente anziche' al reddito effettivamente ricavato - Indetraibilita' ai fini I.R.Pe.F. ed I.R.Pe.G. - Deteriore trattamento dei possessori di patrimoni immobiliari con incidenza sul diritto di proprieta', per la natura ablativa dell'imposta in questione, nonche' sul principio di capacita' contributiva, per l'assenza del carattere di progressivita' della stessa. Catasto - Nuove tariffe d'estimo delle unita' immobiliari - Determinazione in base alla rendita catastale stabilita in via provvisoria e da adeguarsi, a partire dal 1 gennaio 1995 (termine prorogato al 1 gennaio 1998) - Efficacia retroattiva rispetto ai versamenti d'imposta gia' effettuati - Discriminazione dei contribuenti a seconda del pagamento del tributo sulla base di rendita successivamente confermata ovvero ridotta - Spettanza, in tale ipotesi, del rimborso senza corresponsione d'interessi - Violazione dei principi di capacita' contributiva, di difesa in giudizio e di tutela del risparmio. (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359; d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75). (Cost., artt. 3, 24, 42, 47 e 53). (096C0149) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 21-2-1996)

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