N. 61 SENTENZA 22 - 28 febbraio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Libere professioni - Procuratori legali - Uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello in cui e' compreso l'ordine circondariale di assegnazione - Esercizio della professione - Limitazione insussistente per gli avvocati comunitari - Non condivisibilita' dei presupposti interpretativi a fondamento della censura proposta dal giudice a quo - Riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia - Inestensibilita', della disciplina in oggetto, all'attivita' di avvocato - Intervento della sentenza della Corte di giustizia delle comunita' europee del 30 novembre 1995 - Disomogeneita' delle situazioni poste a confronto - Discrezionalita' legislativa (v. sentenza della Corte n. 54/1977 e n. 54/1966) - Non fondatezza. (R.D.-L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; c.p.c. art. 82, terzo comma). (Cost., artt. 3, 4 e 24). (096C0336) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 6-3-1996)

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