N. 77 ORDINANZA 7 - 15 marzo 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Licenziamento individuale - Dichiarazione giudiziale di illegittimita' con reintegrazione nel posto di lavoro - Sostituzione della reintegrazione con una indennita' pari a quindici mensilita' della retribuzione globale di fatto - Facolta' del lavoratore - Subordinazione alla sussistenza di "giusti motivi" - Valutazione da parte del giudice - Omessa previsione - Analoga questione gia' dichiarata non fondata e manifestamente infondata dalla Corte (cfr. sentenza n. 81/1992 e ordinanze nn. 160 e 427 del 1992) - Manifesta infondatezza. (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, quinto comma, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108). (Cost., art. 3). (096C0390) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 20-3-1996)

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