Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro - Licenziamento individuale - Dichiarazione giudiziale di
illegittimita' con reintegrazione nel posto di lavoro - Sostituzione
della reintegrazione con una indennita' pari a quindici mensilita'
della retribuzione globale di fatto - Facolta' del lavoratore -
Subordinazione alla sussistenza di "giusti motivi" - Valutazione da
parte del giudice - Omessa previsione - Analoga questione gia'
dichiarata non fondata e manifestamente infondata dalla Corte (cfr.
sentenza n. 81/1992 e ordinanze nn. 160 e 427 del 1992) - Manifesta
infondatezza.
(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, quinto comma, nel testo
modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108).
(Cost., art. 3).
(096C0390)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 20-3-1996)
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