N. 155 SENTENZA 13 - 20 maggio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - G.i.p. che abbia disposto una misura cautelare personale - G.i.p. che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare - Giudice che, come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato - Giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza stessa - Partecipazione al giudizio abbreviato - Partecipazione al giudizio dibattimentale - Disposizione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Rispettive preclusioni - Omessa previsione - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 432/1995 e 131/1996 - Sussistenza di pregiudizio all'imparzialita' della funzione giudicante - Riconferma della giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 484/1995, 439/1993, 261/1992, 401 e 502 del 1991, 496/1990) - Illegittimita' costituzionale. (C.P.P., art. 34, secondo comma). (096C0738) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 29-5-1996)

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