N. 167 ORDINANZA 16 - 24 maggio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Dipendenti di amministrazioni statali in servizio presso le segreterie di tribunali amministrativi regionali o presso la Corte dei conti - Adeguamento triennale dell'indennita' giudiziaria - Presunta disparita' di trattamento tra coloro che hanno gia' percepito l'indennita' rivalutata per effetto di pronunce giurisdizionali favorevoli passate in giudicato e coloro che rivestono la stessa posizione nell'amministrazione e svolgono la stessa attivita' lavorativa - Esclusione dall'adeguamento dell'indennita' perche' non destinatari di sentenza definitiva prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica - Analoga questione gia' dichiarata non fondata o manifestamente infondata dalla Corte (vedi sentenza n. 15/1995, ordinanze nn. 98 e 451 del 1995 e n. 33/1996) - Norma di carattere interpretativo e pertanto con effetti retroattivi operante sul piano delle fonti e non lesiva della funzione giurisdizionale ne' dei giudicati - Manifesta infondatezza. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma; legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1). (Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103, primo comma, 104, 108 e 113). (096C0791) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 29-5-1996)

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