Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Dipendenti di amministrazioni statali in servizio
presso le segreterie di tribunali amministrativi regionali o presso
la Corte dei conti - Adeguamento triennale dell'indennita'
giudiziaria - Presunta disparita' di trattamento tra coloro che hanno
gia' percepito l'indennita' rivalutata per effetto di pronunce
giurisdizionali favorevoli passate in giudicato e coloro che
rivestono la stessa posizione nell'amministrazione e svolgono la
stessa attivita' lavorativa - Esclusione dall'adeguamento
dell'indennita' perche' non destinatari di sentenza definitiva prima
dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione
autentica - Analoga questione gia' dichiarata non fondata o
manifestamente infondata dalla Corte (vedi sentenza n. 15/1995,
ordinanze nn. 98 e 451 del 1995 e n. 33/1996) - Norma di carattere
interpretativo e pertanto con effetti retroattivi operante sul piano
delle fonti e non lesiva della funzione giurisdizionale ne' dei
giudicati - Manifesta infondatezza.
(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma; legge
22 giugno 1988, n. 221, art. 1).
(Cost., artt. 3, 24, 36, 97, 102, 103, primo comma, 104, 108 e 113).
(096C0791)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 29-5-1996)
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