N. 201 ORDINANZA 10 - 17 giugno 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Adempimenti del giudice del riesame - Modalita' del deposito degli atti relativi al riesame - Termine di dieci giorni per la decisione - Previsione di aumenti di organico del personale giudiziario - Analoga questione gia' dichiarata manifestamente infondata dalla Corte (v. ordinanza n. 126/1993) - Insussistenza di una lesione del diritto di difesa - Realizzazione di una forma di tutela del soggetto che ha impugnato il provvedimento garantito cosi' da inadempienze o ritardi dell'autorita' giudiziaria - Richiesta di pronuncia additiva in materia di organizzazione giudiziaria e di attribuzione dei posti di organico agli uffici giudiziari - Discrezionalita' legislativa - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 309, commi 8, 9 e 10; d.-l. 20 novembre 1991, n. 367, convertito nella legge 20 gennaio 1992, n. 8). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma). (096C0885) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 26-6-1996)

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