N. 307 SENTENZA 18 - 24 luglio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento - Imprese artigiane - Verificazione dello stato passivo - Esclusione dalla categoria dei crediti privilegiati - Possibilita' del giudice di valutare l'effettiva consistenza dell'impresa iscritta come artigiana per riconoscere o meno il privilegio - Omessa previsione - Difformita' dell'interpretazione da parte del giudice a quo rispetto alla giurisprudenza di merito e della Cassazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in riferimento al limite della competenza regionale in relazione al diritto privato (vedi sentenze nn. 462/1995, 441/1994 e 35/1992) - Iscrizione all'albo quale presupposto per fruire dell'agevolazione prevista dalla legge quadro senza una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa stessa ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui mobili previsto dal c.c. - Sindacabilita' da parte del giudice della reale consistenza dell'impresa creditrice e conseguente disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo accertato come illegittimo - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. (Legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 13, sesto comma; C.C., art. 2751-bis, n. 5). (Cost., artt. 3, 24 e 117). (096C1252) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 21-8-1996)

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