Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Fallimento - Imprese artigiane - Verificazione dello stato passivo -
Esclusione dalla categoria dei crediti privilegiati - Possibilita'
del giudice di valutare l'effettiva consistenza dell'impresa iscritta
come artigiana per riconoscere o meno il privilegio - Omessa
previsione - Difformita' dell'interpretazione da parte del giudice a
quo rispetto alla giurisprudenza di merito e della Cassazione -
Richiamo alla giurisprudenza della Corte in riferimento al limite
della competenza regionale in relazione al diritto privato (vedi
sentenze nn. 462/1995, 441/1994 e 35/1992) - Iscrizione all'albo
quale presupposto per fruire dell'agevolazione prevista dalla legge
quadro senza una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana
dell'impresa stessa ai fini del riconoscimento del privilegio
generale sui mobili previsto dal c.c. - Sindacabilita' da parte del
giudice della reale consistenza dell'impresa creditrice e conseguente
disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo
accertato come illegittimo - Non fondatezza nei sensi di cui in
motivazione.
(Legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 13, sesto comma; C.C., art.
2751-bis, n. 5).
(Cost., artt. 3, 24 e 117).
(096C1252)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 21-8-1996)
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