N. 313 SENTENZA 18 - 25 luglio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Dirigenti dello Stato - Privatizzazione - Esclusione per i soli dirigenti generali con mantenimento del rapporto pubblicistico - Diversificazione del rapporto non rappresentante di per se' un pregiudizio per l'imparzialita' del dipendente pubblico - Ragionevolezza della scelta del legislatore - Collocazione del tutto peculiare dei dirigenti generali per la contiguita' con l'esecutivo - Non confrontabilita' delle rispettive posizioni - Non suscettibile di essere assunta a valore assoluto l'unitarieta' della dirigenza - Non fondatezza - Inammissibilita' - Inammissibilita' della costituzione in giudizio della C.G.I.L. per un generico interesse di fatto ritenuto insufficiente per fondare il diritto di intervento. (Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, primo comma, lettera a); d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 2, secondo e quarto comma, 16, 17 e 20, primo comma; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 12, secondo e quarto comma; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2). (Cost., artt. 3 e 97). (096C1258) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 21-8-1996)

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