Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Dirigenti dello Stato - Privatizzazione -
Esclusione per i soli dirigenti generali con mantenimento del
rapporto pubblicistico - Diversificazione del rapporto non
rappresentante di per se' un pregiudizio per l'imparzialita' del
dipendente pubblico - Ragionevolezza della scelta del legislatore -
Collocazione del tutto peculiare dei dirigenti generali per la
contiguita' con l'esecutivo - Non confrontabilita' delle rispettive
posizioni - Non suscettibile di essere assunta a valore assoluto
l'unitarieta' della dirigenza - Non fondatezza - Inammissibilita' -
Inammissibilita' della costituzione in giudizio della C.G.I.L. per un
generico interesse di fatto ritenuto insufficiente per fondare il
diritto di intervento.
(Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, primo comma, lettera a);
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 2, secondo e quarto comma, 16,
17 e 20, primo comma; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 12, secondo
e quarto comma; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2).
(Cost., artt. 3 e 97).
(096C1258)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 21-8-1996)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.