Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere - Istanza di rimborso dell'imposta staordinaria
sugli immobili per l'anno 1992 - Silenzio-rifiuto
dell'amministrazione finanziaria - Differimento all'entrata in vigore
dei nuovi estimi della possibilita' di recuperare quanto pagato
eventualmente in eccedenza per l'I.S.I. - Analoga questione gia'
dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 21/1996 - Difetto
di rilevanza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte relativa alla
possibilita' che il legislatore possa emanare in materia finanziaria
disposizioni volte a disciplinare il gettito delle entrate con
l'unico limite della contradduzione - Manifesta inammissibilita' -
Manifesta infondatezza.
(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1992, n. 359; d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, art.
2, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo
1993, n. 75).
(Cost., artt. 3, 24, 42, 47 e 53).
(096C1268)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 21-8-1996)
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