N. 322 ORDINANZA 18 - 26 luglio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Istanza di rimborso dell'imposta staordinaria sugli immobili per l'anno 1992 - Silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria - Differimento all'entrata in vigore dei nuovi estimi della possibilita' di recuperare quanto pagato eventualmente in eccedenza per l'I.S.I. - Analoga questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 21/1996 - Difetto di rilevanza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte relativa alla possibilita' che il legislatore possa emanare in materia finanziaria disposizioni volte a disciplinare il gettito delle entrate con l'unico limite della contradduzione - Manifesta inammissibilita' - Manifesta infondatezza. (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359; d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75). (Cost., artt. 3, 24, 42, 47 e 53). (096C1268) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 21-8-1996)

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