N. 324 ORDINANZA 18 - 26 luglio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Istanza di rimborso delle somme versate a seguito dell'estensione della disciplina delle plusvalenze alle somme percepite da parte di soggetti non esercenti imprese commerciali, a titolo di indennita' di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonche' alle somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente all'occupazione di urgenza in caso in cui l'incremento di valore non sia stato assoggettato ad I.N.V.I.M. - Silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria - Mancata espressa identificazione delle disposizioni oggetto di censura - Questione gia' esaminata dalla Corte con sentenza n. 410/1995 e sentenza n. 533/1995 - Configurazione dell'indennita' di esproprio dei terreni in zone urbane quale serio ristoro del bene espropriato commisurato ai valori di edificabilita' - Discrezionalita' legislativa - Ragionevolezza della tassazione delle plusvalenze proprio perche' non assoggettate ad I.N.V.I.M. (vedi sentenze nn. 14 e 410 del 1995 e ordinanza n. 100/1996) - Manifesta infondatezza. (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto e nono comma). (Cost., artt. 3, 42 e 53). (096C1270) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 21-8-1996)

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