Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere - Istanza di rimborso delle somme versate a seguito
dell'estensione della disciplina delle plusvalenze alle somme
percepite da parte di soggetti non esercenti imprese commerciali, a
titolo di indennita' di esproprio o a seguito di cessioni volontarie
nel corso di procedimenti espropriativi nonche' alle somme comunque
dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente
all'occupazione di urgenza in caso in cui l'incremento di valore non
sia stato assoggettato ad I.N.V.I.M. - Silenzio-rifiuto
dell'amministrazione finanziaria - Mancata espressa identificazione
delle disposizioni oggetto di censura - Questione gia' esaminata
dalla Corte con sentenza n. 410/1995 e sentenza n. 533/1995 -
Configurazione dell'indennita' di esproprio dei terreni in zone
urbane quale serio ristoro del bene espropriato commisurato ai valori
di edificabilita' - Discrezionalita' legislativa - Ragionevolezza
della tassazione delle plusvalenze proprio perche' non assoggettate
ad I.N.V.I.M. (vedi sentenze nn. 14 e 410 del 1995 e ordinanza n.
100/1996) - Manifesta infondatezza.
(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto e nono comma).
(Cost., artt. 3, 42 e 53).
(096C1270)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 21-8-1996)
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