Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Sicurezza pubblica - Sospensione in tutto
o in parte, nei confronti di singoli detenuti per taluni delitti in
materia di criminalita' organizzata, dell'applicazione delle regole
di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento "che
possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di
sicurezza" - Limitazione del sindacato del tribunale di sorveglianza
ai presupposti del provvedimento e della sua applicabilita' -
Esclusione di un controllo sul contenuto delle singole misure
adottate - Riferimento alla sentenza interpretativa della disciplina
in materia da parte della Corte, (v. sentenza n. 349/1993) -
Riferimento anche alla consolidata giurisprudenza dei giudici di
legittimita' (cfr. Cassazione - sezione I penale, 12 febbraio 1996,
n. 6873 e 1 marzo 1996, n. 684) - Possibilita' che il giudice dei
diritti disapplichi eventuali misure illegittime lesive dei diritti
del detenuto - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma, e art. 14
ter).
(Cost. artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, terzo comma, e
113, primo e secondo comma)
(096C1680)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 23-10-1996)
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