N. 351 SENTENZA 14 - 18 ottobre 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Sicurezza pubblica - Sospensione in tutto o in parte, nei confronti di singoli detenuti per taluni delitti in materia di criminalita' organizzata, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento "che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza" - Limitazione del sindacato del tribunale di sorveglianza ai presupposti del provvedimento e della sua applicabilita' - Esclusione di un controllo sul contenuto delle singole misure adottate - Riferimento alla sentenza interpretativa della disciplina in materia da parte della Corte, (v. sentenza n. 349/1993) - Riferimento anche alla consolidata giurisprudenza dei giudici di legittimita' (cfr. Cassazione - sezione I penale, 12 febbraio 1996, n. 6873 e 1 marzo 1996, n. 684) - Possibilita' che il giudice dei diritti disapplichi eventuali misure illegittime lesive dei diritti del detenuto - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma, e art. 14 ter). (Cost. artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma) (096C1680) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 23-10-1996)

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