N. 87 SENTENZA 25 marzo - 8 aprile 1997

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Avvocato e procuratore - Praticante procuratore legale - Facolta' di astenersi dal testimoniare nel caso che il praticante abbia assistito a colloqui tra il cliente e l'avvocato o procuratore legale presso il cui studio svolga l'attivita' di praticantato - Omessa previsione - Esclusione dall'obbligo di deposizione nei giudizi di qualunque specie su cio' che sia stato loro confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragioni del proprio ufficio - Mancata previsione per i praticanti procuratori legali - Riferimento alla sentenza della Corte n. 421/1996 - Esigenza di una corretta interpretazione nel senso di preservare un coerente e necessario bilanciamento tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere e rispetto per il segreto professionale - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione. (C.P.C., art. 249, in relazione all'art. 200 del c.p.p.; r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 13). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo comma). (097C0324) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 16-4-1997)

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