N. 21 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 aprile 1997

N. 21 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 aprile 1997 (della regione Puglia) Costituzione della Repubblica italiana - Referendum - Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/1997 - Inammissibilita', perche' preclusa dal principio di unita' e indivisibilita' della Repubblica, sancito dall'art. 5 della Costituzione, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle disposizioni degli artt. 4, comma primo, e 6, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernenti le funzioni dello Stato nelle materie trasferite o delegate alle regioni, riguardo ai rapporti con la Comunita' economica europea - Richiesta di annullamento dell'adottata pronuncia, in quanto fondata sull'affermazione che "tali funzioni (che si concretano in atti di indirizzo e coordinamento e nell'esercizio di poteri sostitutivi o suppletivi) possono essere bensi' disciplinate diversamente in direzione di una piu' consistente valorizzazione del principio autonomistico, ma non possono essere, secondo l'obiettivo intendimento che si appalesa nel formulato questito, definitivamente fatte tacere", nella quale e' implicito il disconoscimento della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle regioni attraverso la loro partecipazione alla determinazione della volonta' normativa statuale, non solo nella forma referendaria, quanto soprattutto in quella legislativa, ordinaria e costituzionale - Indebita promozione, nel giudizio sull'ammissibilita' del referendum, esorbitando dai parametri ad esso esplicitamente posti dalle norme costituzionali che direttamente lo riguardano, di una scelta discrezionale del legislatore delegato del 1977 al rango di principio costituzionale fondamentale, vincolante per lo stesso legislatore costituzionale, con conseguente irrigidimento, in modo e con strumenti inammissibili, del modello del regionalismo italiano - Ritenuta ammissibilita' del sollevato conflitto di attribuzione, in base all'assunto che, avendo la Corte costituzionale riconosciuto di poter essere parte in conflitti (infrasoggettivi) tra poteri dello Stato, sarebbe illogico escludere che tale veste possa venire ad assumere nei conflitti (intersoggettivi) tra regioni e Stato - Riferimenti a sentenze nn. 153/1986, 174/1996, 534/1995, 1146/1988, nonche' a sentenze nn. 77/1981, 13/1960 e 69/1978. (Decisione della Corte costituzionale del 10 febbraio 1997, n. 20). (Cost., artt. 5, 71, 75, 121, 134 e 138; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 2, comma primo). (097C0435) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 21-5-1997)

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