N. 21
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
29 aprile 1997
N. 21
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
29 aprile 1997 (della regione Puglia)
Costituzione della Repubblica italiana - Referendum - Sentenza della
Corte Costituzionale n. 20/1997 - Inammissibilita', perche'
preclusa dal principio di unita' e indivisibilita' della
Repubblica, sancito dall'art. 5 della Costituzione, della
richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle
disposizioni degli artt. 4, comma primo, e 6, del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, concernenti le funzioni dello Stato nelle materie
trasferite o delegate alle regioni, riguardo ai rapporti con la
Comunita' economica europea - Richiesta di annullamento
dell'adottata pronuncia, in quanto fondata sull'affermazione che
"tali funzioni (che si concretano in atti di indirizzo e
coordinamento e nell'esercizio di poteri sostitutivi o suppletivi)
possono essere bensi' disciplinate diversamente in direzione di
una piu' consistente valorizzazione del principio autonomistico,
ma non possono essere, secondo l'obiettivo intendimento che si
appalesa nel formulato questito, definitivamente fatte tacere",
nella quale e' implicito il disconoscimento della sfera di
attribuzioni costituzionalmente garantita alle regioni attraverso
la loro partecipazione alla determinazione della volonta'
normativa statuale, non solo nella forma referendaria, quanto
soprattutto in quella legislativa, ordinaria e costituzionale -
Indebita promozione, nel giudizio sull'ammissibilita' del
referendum, esorbitando dai parametri ad esso esplicitamente posti
dalle norme costituzionali che direttamente lo riguardano, di una
scelta discrezionale del legislatore delegato del 1977 al rango di
principio costituzionale fondamentale, vincolante per lo stesso
legislatore costituzionale, con conseguente irrigidimento, in modo
e con strumenti inammissibili, del modello del regionalismo
italiano - Ritenuta ammissibilita' del sollevato conflitto di
attribuzione, in base all'assunto che, avendo la Corte
costituzionale riconosciuto di poter essere parte in conflitti
(infrasoggettivi) tra poteri dello Stato, sarebbe illogico
escludere che tale veste possa venire ad assumere nei conflitti
(intersoggettivi) tra regioni e Stato - Riferimenti a sentenze nn.
153/1986, 174/1996, 534/1995, 1146/1988, nonche' a sentenze nn.
77/1981, 13/1960 e 69/1978.
(Decisione della Corte costituzionale del 10 febbraio 1997, n. 20).
(Cost., artt. 5, 71, 75, 121, 134 e 138; legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1, art. 2, comma primo).
(097C0435)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 21-5-1997)
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