N. 33 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 4 giugno 1997

N. 33 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 4 giugno 1997 (della provincia autonoma di Trento) Sanita' pubblica - Determinazione, con decreto del Ministro della sanita', di termini e sanzioni in ordine alla gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere - Statuizione che regioni e province autonome completino, entro il 31 dicembre 1997, l'emanazione delle norme previste in materia dall'art. 5, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ne verifichino successivamente l'attuazione - Statuizione, altresi', che regioni e province autonome provvedano a comminare, e quindi a irrogare, per le eventuali inadempienze dei direttori generali, individuati come amministratori responsabili delle suddette unita' e aziende, sanzioni monetarie mediante decurtazione fino al dieci per cento del trattamento economico in godimento - Denunciata interferenza di tali disposizioni, nelle parti in cui si riferiscono alle province autonome, con le potesta' legislative e amministrative ad esse spettanti, in base agli artt. 9, n. 10, e 16, statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in materia di igiene, sanita' ed assistenza ospedaliera, e specificatamente, in base all'art. 2 delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come sostituito dall'art. 1, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267) riguardo al funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, per la mancanza, anzitutto, nelle indicate statuizioni, di fondamento legislativo in quanto, essendo state emanate - come dichiarato in preambolo - ai sensi dell'art. 1, comma 33, legge 23 dicembre 1996, n. 662, non tengono conto dell'altra norma dello stesso art. 1, che, al comma 143, stabilisce che le disposizioni dei commi da 1 a 44 "non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano" - Deduzione, inoltre, in via strettamente subordinata, qualora il decreto in questione dovesse essere considerato quale atto regolamentare, della violazione del principio posto dall'art. 2 delle norme di attuazione statutaria emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 secondo cui la potesta' regolamentare statale non puo' avere ad oggetto materie e funzioni regionali e provinciali, nonche', qualora l'impugnato provvedimento dovesse essere considerato come atto di indirizzo, della violazione dei principi posti dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo, sia perche' non sottoposto al parere delle province, sia perche' non si limita a stabilire obiettivi e risultati. (Decreto del Ministro della sanita' 25 febbraio 1997). (Statuto Trentino-Alto Adige artt. 9, n. 10 e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, sostituito dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, art. 1 e 266, artt. 2 e 3). (097C0623) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 18-6-1997)

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