N. 211 SENTENZA 17 giugno - 2 luglio 1997

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Fondo previdenziale e assistenziale per gli spedizionieri doganali - Pensioni ordinarie - Sanatoria degli effetti prodottisi sulla base dell'art. 3, comma 1, del d.l. 8 agosto 1994, n. 494, e di altre norme di identico tenore contenute in una serie di decreti-legge reiterati, l'ultimo dei quali (n. 510 del 1996) convertito in legge, disponenti per gli spedizionieri iscritti al Fondo suddetto, l'elevazione dell'eta' pensionabile a 61 anni - Prevista applicazione della norma, in via retroattiva, anziche' dall'entrata in vigore del d.-l. 8 agosto 1994, n. 494, a decorrere dal 1 gennaio 1994 - Conseguenze per gli spedizionieri doganali che avevano richiesto la pensione nell'arco di tempo successivo a tale data, ottenendola in base ai requisiti configurati nelle disposizioni allora vigenti - Revoca, per cinque mesi, della pensione, nonostante la impraticabilita', per tale periodo, di un ripristino della loro attivita' professionale, divenuto impossibile per effetto del disposto pensionamento - Violazione del canone di razionalita' normativa con riferimento al diritto, costituzionalmente garantito, alla tutela previdenziale - Illegittimita' costituzionale parziale. (D.-L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 2, comma 1, lettera a), n. 3). (Cost., artt. 3 e 38). (097C0777) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 9-7-1997)

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