N. 222 ORDINANZA 19 giugno - 3 luglio 1997

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sostituzione del giudice astenuto o ricusato - Spostamento della competenza territoriale Decisioni della Corte di cassazione che hanno dichiarato la competenza del giudice rimettente, impossibilitato a formare un collegio giudicante a causa dell'astensione di un componente - Situazione che non puo' costituire causa di spostamento territoriale, dovendosi in tal caso far ricorso agli istituti della supplenza e dell'applicazione - Mancata applicabilita' di tale disciplina nei procedimenti davanti ai tribunali militari - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Efficacia vincolante delle decisioni della Corte di cassazione sulla competenza - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., artt. 25, 627 e 43, comma 2). (Cost., artt. 3 e 25). (097C0788) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 16-7-1997)

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